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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara in parte incostituzionale la legge provinciale di Bolzano sulla protezione civile: la norma che attribuiva alla Provincia la direzione e il coordinamento anche degli organi statali eccedeva la competenza provinciale. Le restanti disposizioni sono dichiarate non fondate.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato la legge 18 dicembre 2002, n. 15 (Testo unico sull’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile). Il Governo ha impugnato alcune disposizioni che attribuivano al Presidente del Centro operativo provinciale poteri di coordinamento anche sugli organi statali di protezione civile.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 5, commi 3 e 4, 8, commi 2 e 6, 9, comma 3, e 18 della legge provinciale. La censura principale riguardava l’art. 5, comma 4, che attribuiva al Centro operativo provinciale la direzione e il coordinamento del pronto intervento anche “dello Stato”, con violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. g) e h), della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 4, della legge provinciale limitatamente alle parole “dello Stato”. Il coordinamento provinciale non può estendersi agli organi statali. Le restanti disposizioni impugnate sono dichiarate non fondate: le competenze provinciali in materia di protezione civile sono garantite dallo Statuto speciale.

Il principio

La competenza delle Province autonome in materia di protezione civile non può estendersi al coordinamento degli organi statali: l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

Domande e risposte

Le Province autonome possono avere leggi proprie sulla protezione civile?

Sì. Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce alle Province autonome competenze in materia di prevenzione delle calamità e di protezione civile. La legge provinciale era quindi legittima nella sua struttura principale.

Qual era il vizio specifico della norma annullata?

L’art. 5, comma 4, attribuiva al Centro operativo provinciale la direzione del pronto intervento anche degli organi “dello Stato”, includendo quindi gli organi statali nella catena di comando provinciale, con violazione della competenza esclusiva statale sull’organizzazione dello Stato.

Cosa succede dopo questa sentenza?

La legge provinciale continua a vigere, ma l’art. 5, comma 4, si legge senza le parole “dello Stato”: il coordinamento provinciale riguarda solo i servizi provinciali e locali, non gli organi statali.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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