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La Corte dichiara incostituzionale la norma che, pur riconoscendo l’esenzione dall’IRPEG dei fondi pubblici di agevolazione, esclude il rimborso delle imposte già pagate. È irragionevole riconoscere un’esenzione e al contempo negarne gli effetti retroattivi sul rimborso.
Di cosa si tratta
I fondi pubblici di agevolazione all’esportazione (gestiti dal Mediocredito centrale) erano per legge esenti dall’IRPEG ai sensi dell’art. 88, comma 1, del TUIR. Il Mediocredito centrale aveva chiesto il rimborso delle imposte versate per gli anni 1992-1993. L’art. 39 della legge n. 342/2000, intervenuto nel corso del giudizio di cassazione, aveva confermato l’esenzione ma escluso il diritto al rimborso delle imposte già pagate.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità dell’art. 39 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nella parte in cui nega il rimborso delle imposte sul reddito indebitamente versate, pur riconoscendo che i fondi di agevolazione rientrano nell’esenzione IRPEG. Parametro: art. 3 della Costituzione (ragionevolezza).
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 39 della legge n. 342/2000, nella parte in cui dispone che “non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate”. La norma è irragionevole: riconosce che i fondi erano già esenti ma nega la restituzione di quanto indebitamente versato.
Il principio
È contrario al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. una norma che riconosce l’esenzione fiscale di un soggetto e, contestualmente, esclude il diritto al rimborso delle imposte che quel soggetto ha indebitamente versato in applicazione di un regime tributario illegittimamente applicato.
Domande e risposte
Che cosa sono i fondi pubblici di agevolazione?
Sono fondi costituiti dallo Stato per sostenere le esportazioni italiane e la competitività del sistema industriale (leggi n. 227/1977, n. 782/1980, n. 394/1981). Sono gestiti da soggetti come il Mediocredito centrale su mandato pubblico.
Perché erano esenti dall’IRPEG?
L’art. 88, comma 1, del TUIR prevede l’esenzione dall’IRPEG per gli enti che perseguono finalità istituzionali. I fondi di agevolazione, pur gestiti da soggetti privati, rientravano in tale categoria per la loro natura pubblicistica.
Questa sentenza vale per tutti i contribuenti?
Il principio affermato vale ogni volta che una norma riconosce un’esenzione ma ne nega gli effetti sul rimborso del già versato: tale contraddizione è costituzionalmente intollerabile per violazione dell’art. 3 Cost.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della declaratoria di incostituzionalità
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.