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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Consiglio superiore della magistratura contro le disposizioni della legge finanziaria 2004 che bloccavano le assunzioni di magistrati. Il CSM poteva far valere le proprie ragioni nei giudizi incidentali ordinari; il conflitto tra poteri dello Stato non è ammissibile quando la tutela è già esperibile in altra sede.

Di cosa si tratta

L’art. 3, comma 57, della legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003) e l’art. 2, comma 3, del d.l. n. 66/2004 avevano disposto il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, estendendolo implicitamente anche alla magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura aveva proposto ricorso per conflitto di attribuzioni, sostenendo che le norme ledessero le sue prerogative costituzionali in materia di assunzione, promozione e trasferimento dei magistrati (artt. 77, 97 e 105 Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Il CSM ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, lamentando la violazione delle prerogative costituzionali riconosciute dall’art. 105 Cost. (reclutamento e carriera dei magistrati) ad opera delle norme di blocco delle assunzioni contenute nella legge finanziaria 2004 e nel successivo decreto-legge.

La decisione della Corte

Il ricorso è inammissibile. Le disposizioni contestate possono essere scrutinate in via incidentale nel corso di giudizi ordinari in cui il CSM è parte e nei quali può sollevare questioni di legittimità costituzionale. Poiché esiste una via alternativa di tutela, il conflitto tra poteri è inammissibile: non è consentito aggirare il sistema del giudizio incidentale ricorrendo direttamente al conflitto di attribuzioni.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è inammissibile quando il potere ricorrente può far valere le proprie ragioni costituzionali in via incidentale nei giudizi ordinari di cui è parte. La residualità del conflitto rispetto al giudizio incidentale è un requisito di ammissibilità: non si può scegliere discrezionalmente tra i due rimedi.

Domande e risposte

Che cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

È un giudizio dinanzi alla Corte costituzionale con cui un organo costituzionale (potere dello Stato) lamenta che un altro organo abbia invaso le proprie attribuzioni costituzionali, menomandole o rivendicandole. Non è un giudizio sulla legittimità di una legge, ma sulla corretta delimitazione delle sfere di competenza tra organi.

Perché il CSM può sollevare questioni di legittimità in via incidentale?

Il CSM è un organo che emette atti amministrativi (delibere su carriere dei magistrati) impugnabili davanti al Consiglio di Stato. In questi giudizi il CSM può sollevare questioni incidentali di legittimità delle leggi che limitano le sue prerogative.

Le disposizioni sul blocco delle assunzioni sono state successivamente annullate?

La Corte non si pronuncia sul merito in questa sede, dichiarando l’inammissibilità. La questione può essere riproposta in via incidentale nei giudizi sulle delibere del CSM concernenti le assunzioni di magistrati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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