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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma che regolamenta la preselezione informatica nel concorso notarile. Il TAR del Lazio chiedeva alla Corte di inserire nella legge una “soglia massima di errori” per il superamento della prova, ma questo tipo di intervento manipolativo-creativo non spetta alla Corte costituzionale.

Di cosa si tratta

L’art. 5-ter, terzo comma, della legge notarile del 1913 (introdotto nel 1995) prevede che al concorso notarile siano ammessi alle prove scritte solo i candidati classificatisi tra i migliori nella prova di preselezione informatica, in numero pari a cinque volte i posti banditi. Il TAR del Lazio aveva rilevato che nella pratica la prova finiva per selezionare solo chi non aveva commesso alcun errore, richiedendo una memorizzazione passiva inadeguata alla selezione di professionisti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità dell’art. 5-ter, terzo comma, legge n. 89 del 1913, per violazione degli artt. 3 e 97, primo e terzo comma, della Costituzione. Il giudice rimettente non chiedeva la soppressione della preselezione, bensì che la Corte introducesse nel testo normativo “una congrua soglia massima di errori” per garantire il superamento della prova.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il giudice a quo non chiede la semplice ablazione della norma, ma un intervento manipolativo-creativo, introducendo nel testo legislativo una previsione (la soglia di errori) che non vi è mai stata. Questo tipo di pronuncia è preclusa alla Corte costituzionale, rientrando nelle scelte discrezionali del legislatore.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili quando il rimettente non chiede l’eliminazione di una norma incostituzionale, ma sollecita la Corte ad introdurre una disciplina nuova (cosiddetta pronuncia manipolativa-creativa). In questi casi spetta al legislatore, non alla Corte, colmare il vuoto normativo o riformare la disciplina.

Domande e risposte

Che cos’è una pronuncia manipolativa-creativa?

Una pronuncia in cui la Corte non si limita ad annullare una norma, ma ne modifica il contenuto introducendo una regola nuova non ricavabile dal testo vigente. Tali pronunce sono ammissibili solo quando la soluzione è costituzionalmente obbligata; in caso contrario la Corte restituisce la scelta al legislatore.

La preselezione informatica al concorso notarile è stata poi riformata?

La Corte non si pronuncia sul merito della questione; rileva solo l’inammissibilità. La modifica della disciplina è rimessa alla discrezionalità del Parlamento.

Il TAR poteva sollevare la questione in modo diverso?

Sì: avrebbe potuto chiedere la pura eliminazione della norma sulla preselezione, lasciando al legislatore la riformulazione. Il modo in cui era stata formulata la questione — richiedendo l’introduzione di una soglia specifica — rendeva il petitum inammissibile.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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