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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), in materia di reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento dello straniero. Il Tribunale di Viterbo aveva omesso di motivare adeguatamente la non manifesta infondatezza in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.
Di cosa si tratta
L’art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del T.U. immigrazione (come modificato dalla legge n. 189/2002) prevede che lo straniero che, senza giustificato motivo, non osserva l’ordine di allontanamento del questore sia punito con l’arresto. Il Tribunale di Viterbo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni, ritenendo che la previsione di una fattispecie penale a carico dello straniero privo di documenti violasse le garanzie costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
La questione investe l’art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), come modificato dall’art. 13 della legge n. 189/2002, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione. Il giudice rimettente è il Tribunale di Viterbo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente non aveva illustrato specificamente perché le disposizioni censurate contrastassero con ciascuno dei parametri costituzionali invocati, limitandosi a evocarli genericamente senza sviluppare l’argomentazione che avrebbe giustificato il sospetto di incostituzionalità.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non sviluppa un’argomentazione specifica e congrua sulla non manifesta infondatezza per ciascun parametro costituzionale invocato. L’evocazione generica di diritti costituzionali non è sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale del rimettente.
Domande e risposte
Quali sono le conseguenze penali per lo straniero che non ottempera all’ordine di allontanamento?
I commi 5-bis e 5-ter dell’art. 14 T.U. immigrazione (nella versione del 2002) prevedevano l’arresto per lo straniero che, senza giustificato motivo, non si fosse allontanato entro il termine fissato dal questore. La Corte costituzionale si è pronunciata più volte sulla proporzionalità di tali misure.
Perché la motivazione del rimettente è essenziale?
Il giudizio incidentale di costituzionalità non è un giudizio d’ufficio: il rimettente deve convincere la Corte che esiste un ragionevole dubbio di incostituzionalità. Senza motivazione adeguata, la Corte non può svolgere la propria funzione di controllo.
La Corte si è pronunciata nel merito su queste norme in altre occasioni?
Sì. In successive pronunce, la Corte ha esaminato nel merito la disciplina penale del trattenimento e dell’allontanamento degli stranieri irregolari, dichiarando alcune varianti incostituzionali per violazione del principio di proporzionalità e del diritto di difesa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza evocato come parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa evocato come parametro
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