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La Corte restituisce gli atti ai giudici rimettenti perché la sentenza n. 278/2005 ha già dichiarato incostituzionale la stessa norma censurata: i giudici devono valutare se le questioni siano ancora rilevanti nei casi concreti.
Di cosa si tratta
Diversi magistrati e tribunali di sorveglianza di Foggia e Bari avevano sollevato questione sull’art. 1 co. 3 lett. d) della legge n. 207/2003 (“indultino”), nella parte in cui consentiva l’accesso al beneficio anche a condannati cui era stata revocata per fatto colpevole una misura alternativa. In pendenza dei giudizi, la Corte ha pronunciato la sentenza n. 278/2005 che ha dichiarato incostituzionale la norma censurata.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1 co. 3 lett. d) della legge 1 agosto 2003, n. 207, nella parte in cui consente l’ammissione al beneficio dell’“indultino” ai condannati cui sia stata revocata per fatto colpevole una misura alternativa. Parametri: artt. 3 e 27 terzo comma della Costituzione. Rimettenti: Magistrato di sorveglianza di Foggia, Magistrato di sorveglianza di Bari, Tribunale di sorveglianza di Bari.
La decisione della Corte
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La sentenza n. 278/2005 ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, rendendo necessario che i rimettenti verifichino se le questioni mantengano ancora rilevanza nei singoli procedimenti.
Il principio
Quando, in pendenza di questioni di legittimità costituzionale, la stessa Corte dichiara con altra pronuncia l’incostituzionalità della medesima norma, occorre restituire gli atti ai giudici a quibus affinché verifichino la perdurante rilevanza delle questioni alla luce del nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Cosa ha stabilito la sentenza n. 278/2005?
La sentenza n. 278/2005 ha dichiarato incostituzionale l’art. 1 co. 3 lett. d) della legge n. 207/2003 nella parte in cui consentiva l’accesso all’“indultino” a condannati cui era stata revocata per fatto colpevole una misura alternativa, ritenendo la norma irrazionale e contraria alla funzione rieducativa della pena.
Perché nonostante la sentenza n. 278/2005 la Corte non decide direttamente?
Anche quando la norma è già stata dichiarata incostituzionale, la Corte non può pronunciarsi autonomamente sulla sopravvivenza delle questioni pendenti. Il giudice rimettente deve verificare nel caso concreto se, con l’eliminazione della norma, il giudizio possa proseguire su basi diverse o se sia divenuto irrilevante.
Cosa è la revoca per “fatto colpevole” di una misura alternativa?
Una misura alternativa alla detenzione (come l’affidamento in prova o la semilibertà) viene revocata “per fatto colpevole” quando il condannato viola le prescrizioni imposte o commette nuovi reati, dimostrando di non aver rispettato le condizioni del regime più favorevole concesso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, violata dalla norma poi dichiarata incostituzionale
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