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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto proposto dall’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga contro la Corte d’appello di Roma che lo aveva condannato al risarcimento per dichiarazioni rese durante il mandato presidenziale: si tratta di verificare l’estensione dell’immunità funzionale del Capo dello Stato.

Di cosa si tratta

Il senatore a vita Francesco Cossiga, in qualità di ex Presidente della Repubblica, aveva sollevato conflitto di attribuzioni contro la Corte d’appello di Roma. Quest’ultima lo aveva condannato al risarcimento del danno per dichiarazioni (ritenute diffamatorie) pronunciate nel 1991 durante un’audizione parlamentare sulla struttura “Gladio”, nel corso del mandato presidenziale. Cossiga sosteneva che tali dichiarazioni fossero coperte dall’immunità funzionale presidenziale.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato (art. 37 legge n. 87/1953). Oggetto: sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004 della Corte d’appello di Roma (in sede di rinvio) che condannava Cossiga al risarcimento. Questione: se le dichiarazioni rese dal Presidente della Repubblica durante l’esercizio del mandato godano di immunità funzionale ai sensi degli artt. 87 e 89 della Costituzione.

La decisione della Corte

Dichiarazione di ammissibilità. La Corte, richiamando la propria ordinanza n. 455/2002 resa nella stessa vicenda, conferma la legittimazione dell’ex Presidente della Repubblica a sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato. Sotto il profilo oggettivo, la materia è ammissibile perché esiste un conflitto sulla cui risoluzione la Corte è competente.

Il principio

L’ex Presidente della Repubblica è legittimato a sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato per atti compiuti nell’esercizio del mandato presidenziale, e la questione dell’estensione dell’immunità funzionale presidenziale è materia la cui risoluzione spetta alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Il Presidente della Repubblica è immune per le dichiarazioni rese nell’esercizio del mandato?

L’art. 90 Cost. prevede l’irresponsabilità del Presidente per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, salvo i casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. La questione se una dichiarazione resa durante un’audizione parlamentare rientri nelle “funzioni” presidenziali è oggetto di valutazione caso per caso.

Chi era Ovidio Bompressi e cosa c’entra con questa vicenda?

Il caso Bompressi (gr. n. 354/2005) è una vicenda parallela e distinta: riguardava il potere di grazia presidenziale. Il caso Cossiga (qui) riguardava invece le dichiarazioni rese dal Presidente sui servizi segreti italiani (“Gladio”) durante un’audizione parlamentare nel 1991.

Come si è concluso il conflitto Cossiga?

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 154 del 2006, ha poi risolto il conflitto dichiarando che le dichiarazioni del Presidente Cossiga nella specifica circostanza erano coperte dall’immunità funzionale, annullando la sentenza di condanna.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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