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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché, dopo sopravvenute modifiche normative, rivaluti la rilevanza della questione sull’esclusione dei condannati in semilibertà dal beneficio dell’“indultino”.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di sorveglianza di Venezia aveva dubitato della costituzionalità della norma che esclude i condannati ammessi alla semilibertà dal beneficio della sospensione condizionata della pena (“indultino”, legge n. 207/2003). La questione era che chi aveva meritato la semilibertà veniva escluso da un beneficio concesso anche a chi non aveva mai ottenuto misure alternative.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 1 comma 3 lettera d) della legge 1 agosto 2003, n. 207, nella parte in cui non consente la concessione del beneficio della sospensione condizionata ai condannati ammessi alla semilibertà. Parametri: artt. 3 e 27 terzo comma della Costituzione. Rimettente: Tribunale di sorveglianza di Venezia.

La decisione della Corte

Restituzione degli atti al giudice a quo. Sopravvenute modifiche al quadro normativo di riferimento rendono necessaria una nuova verifica da parte del rimettente sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione nel caso concreto.

Il principio

Lo jus superveniens che modifica sostanzialmente la disciplina censurata impone alla Corte di restituire gli atti al giudice rimettente, il quale deve verificare se la questione mantenga la propria rilevanza nel giudizio principale alla luce del mutato assetto normativo.

Domande e risposte

Cosa è la semilibertà?

La semilibertà è una misura alternativa alla detenzione che consente al condannato di trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto penitenziario per lavoro, studio o altre attività, rientrando in carcere nelle ore notturne o nei giorni stabiliti dal magistrato di sorveglianza.

Perché l’esclusione dalla semilibertà era considerata irragionevole?

Il rimettente rilevava il paradosso per cui poteva accedere all’“indultino” chi non aveva mai ottenuto misure alternative (o se le era viste revocare), mentre chi aveva tenuto buona condotta e meritato la semilibertà ne era escluso come se stesse ancora eseguendo la pena in carcere.

Cos’è lo “jus superveniens”?

Lo jus superveniens è il nuovo diritto sopravvenuto: una modifica legislativa intervenuta dopo che il giudice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. Se cambia la norma censurata, il rimettente deve rivalutare se la questione sia ancora attuale nel caso che sta decidendo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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