Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa all’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima dell’iscrizione dell’imputato nel registro notizie di reato. L’assenza di una norma che sancisca tale inutilizzabilità non è costituzionalmente imposta dagli artt. 3, 24 e 111 Cost.

Di cosa si tratta

Il GIP del Tribunale di Modena, nel processo per omicidio aggravato in cui l’imputata era stata iscritta nel registro degli indagati solo dopo il deposito di una consulenza tecnica sul DNA, ha sollevato questione sulla mancata previsione dell’inutilizzabilità degli atti di indagine precedenti all’iscrizione, benché svolti quando la persona aveva già di fatto la qualità di indagata.

La questione di legittimità costituzionale

Legittimità cost. degli artt. 335 comma 1 e 407 comma 3 c.p.p., nella parte in cui non prevedono l’inutilizzabilità degli atti compiuti prima dell’iscrizione del soggetto nel registro indagati quando questi aveva già di fatto assunto tale qualità, in riferimento agli artt. 3 comma 1, 24 e 111 comma 3 Cost., sollevata dal GIP di Modena.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il sistema processuale prevede già adeguate garanzie per l’imputato; la scelta di non prevedere un’inutilizzabilità automatica degli atti d’indagine precedenti all’iscrizione rientra nella discrezionalità del legislatore, non essendo costituzionalmente imposta.

Il principio

Non è costituzionalmente imposta la previsione dell’inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti prima dell’iscrizione dell’imputato nel registro notizie di reato; spetta al legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, stabilire le conseguenze processuali della tardiva iscrizione.

Domande e risposte

Cosa è l’inutilizzabilità nel processo penale?

È una sanzione processuale che rende irrilevanti ai fini del giudizio gli atti istruttori acquisiti in violazione di specifiche previsioni di legge. A differenza della nullità, l’inutilizzabilità non si sana e può essere rilevata in ogni stato e grado del processo.

Qual è la differenza tra artt. 405 e 407 c.p.p.?

L’art. 405 c.p.p. stabilisce i termini ordinari per la chiusura delle indagini preliminari (sei mesi, prorogabili); l’art. 407 c.p.p. fissa i termini massimi insuperabili oltre i quali il PM deve esercitare o meno l’azione penale.

La tardiva iscrizione è priva di conseguenze?

No: la Cassazione ha elaborato una giurisprudenza che in certi casi fa decorrere i termini d’indagine dalla data in cui il PM avrebbe dovuto iscrivere l’indagato, e non da quella dell’iscrizione effettiva. La Corte Cost. ha però escluso che ciò imponga automatica inutilizzabilità degli atti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.