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La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Treviso avverso la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni di un senatore. Il ricorso era stato presentato fuori termine, essendo decorso il termine per proporre conflitto dalla comunicazione della delibera camerale.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Treviso era investito di una causa civile per risarcimento danni da diffamazione promossa dall’ex sindaco e assessori del Comune di Nervesa della Battaglia contro il sen. Stiffoni, che aveva scritto in una lettera aperta che l’adesione al Coordinamento Enti Locali per la Pace era finalizzata a finanziamenti politici di parte. Il Senato aveva deliberato la insindacabilità ex art. 68 comma 1 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: il Tribunale di Treviso ha impugnato la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del sen. Stiffoni ai sensi dell’art. 68 comma 1 Cost. La questione di procedibilità riguarda il termine per proporre il ricorso.
La decisione della Corte
La Corte dichiara improcedibile il conflitto. Il ricorso era stato notificato il 10 gennaio 2005, cioè oltre i termini previsti per la proposizione del conflitto di attribuzione (la delibera del Senato risaliva al 26 novembre 2003). Il decorso del termine determina la improcedibilità del ricorso.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato deve essere proposto entro il termine previsto dalla legge dalla conoscenza dell’atto lesivo delle attribuzioni; il decorso del termine senza ricorso determina la improcedibilità dell’azione, indipendentemente dalla fondatezza nel merito.
Domande e risposte
Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?
L’art. 68 comma 1 Cost. stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Questa guarentigia copre i cosiddetti “atti funzionali”, legati all’attività parlamentare.
Cosa è il conflitto di attribuzione tra poteri?
È uno strumento giurisdizionale con cui un potere dello Stato (nel caso: un’autorità giudiziaria) contesta che un altro potere (nel caso: il Parlamento) abbia leso le sue attribuzioni costituzionali. È regolato dagli artt. 134 Cost. e 37 ss. l. n. 87/1953.
Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?
Perché era stato presentato oltre il termine di legge dalla conoscenza della delibera del Senato. Il Tribunale di Treviso ha notificato il ricorso nel gennaio 2005, mentre la delibera del Senato risaliva al novembre 2003.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare
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