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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge finanziaria 2003 (condono fiscale) e dell’art. 1 comma 2-decies del d.l. n. 143/2003. Le norme sul condono fiscale del 2002-2003 non violano il principio di uguaglianza né la presunzione di non colpevolezza, trattandosi di misure di carattere straordinario.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Varese, nel corso di un procedimento su un’istanza proposta da Pezzino Vincenzo, ha dubitato che le norme sul condono fiscale (definizione agevolata delle pendenze tributarie) violassero gli artt. 3, 27 comma 3 e altre disposizioni costituzionali, in quanto consentivano la regolarizzazione di posizioni fiscali con effetti anche in ambito penale.
La questione di legittimità costituzionale
Legittimità cost. dell’art. 12 l. n. 289/2002 (condono fiscale) e dell’art. 1 comma 2-decies d.l. n. 143/2003, in riferimento agli artt. 3 comma 1, 27 comma 3 e altre norme cost., sollevata dal Tribunale di Varese.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. Le norme sul condono fiscale hanno carattere eccezionale e temporaneo; la loro applicazione non lede il principio di uguaglianza perché si rivolge a tutti i contribuenti con pendenze tributarie in via generale, senza disparità irragionevoli.
Il principio
Le misure di condono fiscale di carattere straordinario e temporaneo non violano il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. né la presunzione di non colpevolezza, purché si applichino in modo generalizzato e non creino arbitrarie discriminazioni tra contribuenti in posizioni analoghe.
Domande e risposte
Cosa prevedeva il condono fiscale del 2002-2003?
L’art. 12 della legge finanziaria 2003 consentiva ai contribuenti di definire le pendenze tributarie degli anni pregressi attraverso il pagamento di un importo ridotto, ottenendo la regolarizzazione della posizione fiscale e l’estinzione di eventuali controversie.
Perché la questione è stata dichiarata manifestamente infondata?
Perché la Corte ha ritenuto che le censure fossero prive di fondamento alla luce di una valutazione preliminare: le norme si applicano in modo uniforme a tutti i contribuenti e non introducono discriminazioni irragionevoli.
Cosa significa “manifesta infondatezza”?
È un’ordinanza di inammissibilità de plano, pronunciata in camera di consiglio senza udienza pubblica. Significa che la questione, esaminata sommariamente, appare priva di plausibile fondamento costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
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