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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla legge regionale ligure che trasferiva immobili di proprietà dei Comuni alle Unità sanitarie locali: il trasferimento è conforme alla delega statale e non lede l’autonomia locale.

Di cosa si tratta

Con la riforma sanitaria del 1992 (d.lgs. 502/1992), le USL hanno assunto la personalità giuridica di aziende sanitarie. La legge regionale Liguria n. 42/1994 disponeva il trasferimento al patrimonio delle nuove aziende sanitarie dei beni immobili già di proprietà dei Comuni, con vincolo di destinazione alle USL. Il Comune di Alassio aveva agito per rivendicare la proprietà di due strutture sanitarie, sostenendo che il trasferimento ledesse l’autonomia patrimoniale degli enti locali.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 44 e 45 della legge della Regione Liguria 8 agosto 1994, n. 42. Parametri: artt. 5, 76 e 128 della Costituzione. Rimettente: Tribunale ordinario di Savona, ordinanza del 16 aprile 2003.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La legge di delega (l. 421/1992) prevedeva il trasferimento alle aziende sanitarie del patrimonio immobiliare già con vincolo di destinazione alle USL, e la legge regionale ha correttamente dato attuazione a questo principio. Non c’è eccesso di delega né violazione dell’autonomia patrimoniale dei comuni.

Il principio

Il trasferimento di beni immobili già vincolati alle USL dal patrimonio comunale a quello delle nuove aziende sanitarie, in attuazione della delega di cui alla l. 421/1992, non viola né l’autonomia patrimoniale dei Comuni né la disciplina della delega: i Comuni non avevano un diritto incondizionato a conservare beni già destinati al servizio sanitario.

Domande e risposte

I Comuni possono rivendicare la proprietà di immobili che avevano destinato alle USL?

No, secondo questa pronuncia: i beni immobili destinati con vincolo alle Unità sanitarie locali prima della riforma del 1992 sono transitati nel patrimonio delle nuove aziende sanitarie in base alla legge di delega.

Cosa si intende per «vincolo di destinazione» alle USL?

È il vincolo per il quale un bene immobile, pur rimanendo formalmente di proprietà del Comune, era già destinato all’uso del servizio sanitario (ospedali, infermerie civiche, ambulatori) e non poteva essere liberamente utilizzato dall’ente locale per altri fini.

La riforma del 1992 ha cambiato la natura giuridica delle USL?

Sì. Le vecchie USL erano strutture prive di personalità giuridica propria; il d.lgs. 502/1992 le ha trasformate in aziende sanitarie locali (ASL) dotate di personalità giuridica, autonomia organizzativa e patrimonio proprio, rendendo necessario il trasferimento formale dei beni già in uso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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