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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul collocamento a riposo a 65 anni del personale di ricerca degli osservatori astronomici: il giudice rimettente ha censurato profili (art. 3 Cost.) non dedotti nell’atto introduttivo del giudizio a quo.
Di cosa si tratta
Un ricercatore dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) contestava il proprio collocamento a riposo al compimento dei 65 anni, previsto da una disposizione di delega del 1980 e dal suo decreto attuativo del 1982. Il TAR Friuli-Venezia Giulia aveva sollevato questione di costituzionalità sostenendo che il limite di 65 anni, diverso da quello di 70 previsto per altre categorie di ricercatori, violasse la delega parlamentare (artt. 76-77 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e art. 39, comma quinto, del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 163. Parametri: artt. 76 e 77 della Costituzione. Rimettente: TAR Friuli-Venezia Giulia, ordinanza del 24 marzo 2003.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice a quo ha motivato la non manifesta infondatezza esclusivamente in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. (vizi della delega), ma nell’ordinanza ha poi introdotto anche censure sull’art. 3 Cost. (disuguaglianza rispetto ad altri ricercatori) che non erano state prospettate né dalle parti né erano deducibili dal thema decidendum del giudizio principale.
Il principio
Il giudice rimettente non può sollevare questioni di costituzionalità su parametri (nella specie, art. 3 Cost.) che non siano stati prospettati nell’atto introduttivo del giudizio a quo o che esulino dall’oggetto della controversia: ciò determina la manifesta inammissibilità per eccesso rispetto al thema decidendum.
Domande e risposte
A che età vanno in pensione i ricercatori degli osservatori astronomici?
La norma impugnata prevedeva il collocamento a riposo a 65 anni, diverso dal limite di 70 anni previsto per altre categorie di ricercatori. La questione della legittimità di questa distinzione non è stata risolta nel merito.
Cosa sono i vizi della delega (artt. 76-77 Cost.)?
Il Governo, quando legifera con decreto legislativo, deve rispettare i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega. Se il decreto eccede tali limiti, viola l’art. 76 Cost. che disciplina la delega al Governo.
Perché il giudice non può sollevare questioni «in eccesso» rispetto al processo?
Perché il giudizio incidentale di costituzionalità è strettamente collegato al giudizio principale: la Corte può pronunciarsi solo su questioni la cui risoluzione sia effettivamente necessaria per decidere la causa. Ampliare il thema costituzionale oltre ciò che è rilevante nel giudizio a quo è inammissibile.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Limiti della delega legislativa
- Art. 77 della Costituzione — Decreti legislativi e decreti-legge
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