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La Corte riunisce più giudizi sulla disciplina dell’espulsione e del trattenimento degli stranieri (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998) e restituisce gli atti ai giudici rimettenti, perché successivamente alle ordinanze di rimessione il quadro normativo è mutato significativamente.
Di cosa si tratta
Diversi tribunali avevano sollevato questioni di costituzionalità sull’art. 14, comma 5-ter del Testo unico immigrazione, che puniva il mancato allontanamento dello straniero espulso. Nel frattempo, la Corte aveva dichiarato incostituzionale il reato connesso di cui al comma 5-quinquies (arresto obbligatorio, sent. 223/2004) e il legislatore aveva novellato la disciplina con il d.l. 241/2004, trasformando le fattispecie da contravvenzioni in delitti.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 13, comma 2, lett. a) e b), commi 3 e 13, 14, comma 5-ter, e 17 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla legge n. 189/2002; art. 558 c.p.p. Parametri: artt. 24, 27, 104 e 111 Cost. (e art. 11 Cost. per una delle ordinanze). Rimettenti: Tribunali di Roma, Termini Imerese, Firenze e Terni.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché rivalutino la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo, conseguente sia alla sentenza n. 223/2004 sia alle modifiche legislative del 2004.
Il principio
Quando nel corso del giudizio incidentale di costituzionalità intervengono modifiche normative significative che possono incidere sulla rilevanza della questione o sul suo oggetto, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché riesamini se la questione mantenga le condizioni di ammissibilità.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 14, comma 5-ter del Testo unico immigrazione?
Punisce lo straniero che, senza giustificato motivo, non ottempera all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro il termine indicato nel provvedimento di espulsione. Dopo le modifiche del 2004, il reato è diventato delitto con pena detentiva più elevata.
Perché la Corte restituisce gli atti invece di decidere?
Perché il jus superveniens — le norme sopravvenute — ha cambiato il quadro normativo rilevante. I giudici rimettenti devono prima verificare se le questioni sollevate siano ancora pertinenti e rilevanti alla luce delle nuove disposizioni.
Cosa cambia tra contravvenzione e delitto per lo straniero espulso che non parte?
Il trattamento sanzionatorio è più grave per il delitto (pena detentiva più elevata), e cambiano anche il regime processuale e le garanzie difensive dell’imputato.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto alla difesa
- Art. 27 della Costituzione — Presunzione di non colpevolezza
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo
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