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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzioni tra il Tribunale di Taranto e la Camera dei deputati in materia di insindacabilità parlamentare (art. 68, comma 1, Cost.): la questione è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Di cosa si tratta

La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni dell’on. Giancarlo Cito — rese nel corso di una conferenza stampa nel 1998 e concernenti un consigliere comunale di Taranto — costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, coperte dalla insindacabilità di cui all’art. 68, comma 1, della Costituzione. Il Tribunale penale di Taranto, investito del processo per diffamazione, aveva sollevato conflitto di attribuzioni contestando questa deliberazione.

La questione di legittimità costituzionale

Tipo di giudizio: conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Ricorrente: Tribunale di Taranto, prima sezione penale. Resistente: Camera dei deputati. Atto contestato: deliberazione della Camera del 13 febbraio 2001 che affermava l’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Cito.

La decisione della Corte

La Corte dichiara improcedibile il giudizio. Dalla documentazione agli atti risulta che il procedimento penale a quo è stato definito con una pronuncia che rende la questione priva di interesse attuale: non c’è più un giudizio in corso che possa beneficiare di una pronuncia della Corte sul conflitto.

Il principio

Il conflitto di attribuzione presuppone l’esistenza di un giudizio in corso che trae utilità dalla decisione della Corte: quando il giudizio principale si esaurisce, il conflitto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale.

Domande e risposte

Cosa copre l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost.?

Copre le opinioni espresse e i voti dati dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni. La giurisprudenza costituzionale richiede un nesso funzionale tra l’attività extraparlamentare e quella parlamentare: non basta la qualità di parlamentare per essere immuni da responsabilità per qualsiasi dichiarazione.

Chi decide se una dichiarazione parlamentare è coperta dall’insindacabilità?

In prima battuta la Camera di appartenenza, con una delibera. Se il giudice ritiene che la delibera sia erronea, può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.

Cosa significa che il conflitto è «improcedibile»?

Significa che, per ragioni sopravvenute (in questo caso, la definizione del processo penale sottostante), non ha più senso che la Corte decida il conflitto. Il giudizio si chiude senza una pronuncia nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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