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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003, che attribuisce la competenza territoriale per i procedimenti camerali in materia societaria esclusivamente al Tribunale del luogo ove la società ha la sede legale. La Corte ha ritenuto che la norma non ecceda la delega né introduca una irragionevole disparità rispetto ai procedimenti ordinari di cognizione.

Di cosa si tratta

Un socio totalitario di una s.r.l. aveva richiesto al Tribunale di Agrigento l’adozione di provvedimenti urgenti ex artt. 2485 e 2487 c.c. (per ovviare all’inerzia degli amministratori dopo la chiusura del fallimento). La società aveva eccepito l’incompetenza territoriale: la sede legale era a Roma e l’art. 25 del d.lgs. n. 5/2003 attribuisce la competenza esclusiva al Tribunale della sede legale per i procedimenti camerali societari.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Agrigento dubitava della costituzionalità dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione: la norma eccederebbe la delega (che vietava modifiche alla competenza territoriale) e introdurrebbe una disparità irragionevole tra procedimenti camerali (competenza esclusiva della sede legale) e procedimenti ordinari nella stessa materia (competenza anche della sede effettiva).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Ha rilevato che il divieto di modifica della competenza per territorio contenuto nella delega si riferisce al foro della sede inteso in senso ampio, e che la specificazione “sede legale” è coerente con la ratio della riforma del diritto societario, che mira a concentrare le controversie societarie davanti a un numero limitato di Tribunali specializzati (quelli del capoluogo di distretto). La diversità rispetto ai procedimenti ordinari è giustificata dalla diversa natura degli stessi procedimenti.

Il principio

L’attribuzione della competenza territoriale esclusiva al Tribunale della sede legale per i procedimenti camerali in materia societaria non viola il principio di uguaglianza né eccede la delega legislativa, in quanto risponde alla scelta del legislatore di concentrare le controversie societarie specializzate davanti a Tribunali con competenza distrettuale, garantendo specializzazione e uniformità di giurisprudenza.

Domande e risposte

Dove si propone un procedimento camerale in materia societaria?

Ai sensi dell’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 5/2003, la competenza territoriale spetta esclusivamente al Tribunale del luogo ove la società ha la sede legale (il domicilio risultante dal registro delle imprese). Non rileva la sede effettiva dell’attività, a differenza di quanto previsto per i procedimenti ordinari di cognizione.

Cosa distingue un procedimento camerale societario da uno ordinario di cognizione?

I procedimenti camerali in materia societaria (previsti dal d.lgs. n. 5/2003) riguardano controversie su nomina o revoca di liquidatori, adozione di provvedimenti urgenti in caso di inerzia degli organi societari, e simili questioni strutturali della vita societaria. Hanno carattere sommario e specializzato, a differenza dei procedimenti ordinari di cognizione che riguardano pretese di diritto sostanziale tra le parti.

Qual è il “foro societario” del d.lgs. n. 5/2003?

Il d.lgs. n. 5/2003 aveva istituito sezioni specializzate per i procedimenti in materia di diritto societario, di intermediazione finanziaria e bancario-creditizia, attribuite ai Tribunali dei capoluoghi di distretto di Corte d’Appello. La norma sull’esclusività della sede legale è coerente con questo disegno di specializzazione territoriale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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