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La Corte Costituzionale ha restituito gli atti al Tribunale di Catania per un riesame della rilevanza della questione, in quanto nelle more del giudizio era intervenuta la sentenza n. 222/2004 della stessa Corte che aveva già dichiarato incostituzionale la norma sull’esecutività immediata del decreto di accompagnamento degli stranieri alla frontiera, e il legislatore aveva poi riformato la disciplina.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Catania aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5-bis, del T.U. Immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), nella parte in cui prevedeva l’immediata esecutività del decreto di accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera, consentendo che l’esecuzione avvenisse prima della convalida giudiziaria. Il caso riguardava una cittadina colombiana già espulsa via aereo prima che il tribunale potesse pronunciarsi sulla convalida.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Catania censurava l’art. 13, commi 3 e 5-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in riferimento agli artt. 13 e 24 della Costituzione, ritenendo che la possibilità di eseguire l’accompagnamento alla frontiera prima della convalida giudiziaria svuotasse di significato la garanzia costituzionale della libertà personale e il diritto di difesa.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Catania. Nelle more, con sentenza n. 222/2004 la Corte aveva già dichiarato incostituzionale il comma 5-bis nella parte in cui non prevedeva il contraddittorio preventivo alla convalida. Il legislatore aveva poi modificato la norma con il d.l. n. 241/2004 (conv. legge n. 271/2004), introducendo la sospensione dell’esecuzione fino alla decisione sulla convalida e il diritto del difensore a partecipare all’udienza. Necessario quindi un nuovo esame della rilevanza da parte del giudice a quo.
Il principio
Quando, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, la norma impugnata viene modificata in senso satisfattivo rispetto ai dubbi sollevati, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente perché riesamini la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.
Domande e risposte
Un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera può essere eseguito prima della convalida del giudice?
No, dopo la riforma del 2004. La disciplina vigente prevede che l’esecuzione sia sospesa fino alla decisione sulla convalida del giudice di pace, che deve pronunciarsi entro 48 ore dalla comunicazione del provvedimento del questore.
Cosa succede se il giudice non convalida il decreto di accompagnamento?
Il provvedimento perde efficacia e lo straniero non può essere espulso con quella procedura. Il giudice verifica la sussistenza dei requisiti di legge per l’adozione del provvedimento.
Qual era il vizio della vecchia norma sull’accompagnamento coattivo?
La vecchia norma consentiva di eseguire l’accompagnamento alla frontiera prima che il giudice si pronunciasse sulla convalida, rendendo di fatto inutile il controllo giudiziario successivo. La Corte, con sentenza n. 222/2004, aveva ritenuto ciò lesivo della garanzia dell’art. 13 della Costituzione, che richiede l’intervento preventivo dell’autorità giudiziaria per le restrizioni della libertà personale.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — Libertà personale e necessità di convalida giudiziaria
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
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