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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 11 della l. n. 370/1999 sulle borse di studio ai medici specializzandi 1983-1991: il TAR Lazio aveva fatto scaturire il petitum da premesse erronee sull’estensione del giudicato formatosi in precedenti sentenze.
Di cosa si tratta
La l. n. 370/1999 ha istituito borse di studio per i medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni accademici 1983-1991, in esecuzione di direttive europee. Il TAR Lazio dubitava che la norma violasse quei giudicati nella misura in cui non attribuiva ai beneficiari alcun punteggio nei concorsi pubblici per l’accesso ai profili professionali medici.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio, con due ordinanze, ha impugnato l’art. 11 della l. 19 ottobre 1999, n. 370, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 103 co. 1, 108 co. 2 e 113 Cost., nella parte in cui non prevedeva alcun punteggio concorsuale per i medici destinatari della norma stessa.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità: il rimettente muoveva dall’erroneo presupposto che i giudicati precedenti avessero già riconosciuto il diritto al punteggio concorsuale, quando invece le sentenze passate in giudicato riguardavano solo l’annullamento di decreti ministeriali, non l’attribuzione di punteggi. L’ordinanza di rimessione si fondava su un presupposto interpretativo non condivisibile.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando muove da un erroneo presupposto interpretativo: se il giudice rimettente fraintende la portata dei giudicati esistenti, la questione perde la propria base logica e non può essere esaminata nel merito.
Domande e risposte
Chi erano i medici specializzandi 1983-1991?
Medici ammessi alle scuole universitarie di specializzazione prima dell’attuazione della direttiva CEE 82/76, che non avevano ricevuto la borsa di studio prevista da quella direttiva. La l. n. 370/1999 ha cercato di rimediare istituendo tale borsa retroattivamente.
Perché i ricorrenti chiedevano anche il punteggio concorsuale?
Ritenevano che il mancato riconoscimento della specializzazione ai fini dei concorsi pubblici costituisse una disparità rispetto ai medici specializzati dopo l’entrata in vigore della direttiva, che avevano potuto utilizzare la specializzazione come titolo concorsuale.
Perché la Corte non ha esaminato il merito?
Perché il TAR aveva fondato la questione su un’interpretazione errata dei giudicati: quei giudicati riguardavano solo l’illegittimità dei decreti di attuazione, non il riconoscimento di un diritto al punteggio, che è ben diverso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro: uguaglianza tra medici specializzati in periodi diversi
- Art. 24 della Costituzione — parametro: effettività del giudicato
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