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La Corte riunisce i giudizi e dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 91, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002, che esclude il gratuito patrocinio per gli imputati di reati fiscali, per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Torino e il GUP del Tribunale di Venezia avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), che esclude l’ammissione al gratuito patrocinio per gli indagati, imputati o condannati di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e IVA. Gli imputati erano stati condannati per emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Torino ha impugnato l’art. 91, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002 in riferimento all’art. 24, terzo comma, Cost. (diritto alla difesa dei non abbienti). Il GUP di Venezia ha impugnato la stessa norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, Cost. (uguaglianza, diritto alla difesa e presunzione di innocenza).
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara entrambe le questioni manifestamente inammissibili per carenza di motivazione. I rimettenti non avevano adeguatamente spiegato perché la norma — che costituisce una scelta discrezionale del legislatore volta a disincentivare i reati fiscali — violasse i parametri costituzionali invocati.
Il principio
L’esclusione del gratuito patrocinio per determinate categorie di reati è una scelta legislativa rientrante nella discrezionalità del legislatore; la sua legittimità costituzionale può essere censurata solo con una motivazione che illustri specificamente il contrasto con i parametri costituzionali invocati.
Domande e risposte
Cos’è il gratuito patrocinio?
Il gratuito patrocinio (ora “patrocinio a spese dello Stato”) è l’istituto che consente ai non abbienti di essere difesi da un avvocato pagato dallo Stato nei processi penali, civili e amministrativi, purché il reddito non superi la soglia prevista dalla legge.
Perché i reati fiscali sono esclusi dal gratuito patrocinio?
Il legislatore ha ritenuto che chi commette reati di evasione fiscale generalmente possiede disponibilità economiche superiori alla soglia di non abbienza, o che l’esclusione costituisca un deterrente aggiuntivo. La Corte non si è pronunciata sulla legittimità di tale scelta per difetto di motivazione dei rimettenti.
La questione potrebbe essere riproposta in futuro?
Sì. L’inammissibilità non preclude una nuova rimessione della stessa questione da parte di un giudice che motivi adeguatamente sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza. La Corte non ha escluso nel merito che la norma possa risultare incostituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto alla difesa
- Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza
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