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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte riunisce i giudizi e dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 91, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002, che esclude il gratuito patrocinio per gli imputati di reati fiscali, per carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Torino e il GUP del Tribunale di Venezia avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), che esclude l’ammissione al gratuito patrocinio per gli indagati, imputati o condannati di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e IVA. Gli imputati erano stati condannati per emissione di fatture per operazioni inesistenti.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Torino ha impugnato l’art. 91, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002 in riferimento all’art. 24, terzo comma, Cost. (diritto alla difesa dei non abbienti). Il GUP di Venezia ha impugnato la stessa norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, Cost. (uguaglianza, diritto alla difesa e presunzione di innocenza).

La decisione della Corte

La Corte riunisce i giudizi e dichiara entrambe le questioni manifestamente inammissibili per carenza di motivazione. I rimettenti non avevano adeguatamente spiegato perché la norma — che costituisce una scelta discrezionale del legislatore volta a disincentivare i reati fiscali — violasse i parametri costituzionali invocati.

Il principio

L’esclusione del gratuito patrocinio per determinate categorie di reati è una scelta legislativa rientrante nella discrezionalità del legislatore; la sua legittimità costituzionale può essere censurata solo con una motivazione che illustri specificamente il contrasto con i parametri costituzionali invocati.

Domande e risposte

Cos’è il gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio (ora “patrocinio a spese dello Stato”) è l’istituto che consente ai non abbienti di essere difesi da un avvocato pagato dallo Stato nei processi penali, civili e amministrativi, purché il reddito non superi la soglia prevista dalla legge.

Perché i reati fiscali sono esclusi dal gratuito patrocinio?

Il legislatore ha ritenuto che chi commette reati di evasione fiscale generalmente possiede disponibilità economiche superiori alla soglia di non abbienza, o che l’esclusione costituisca un deterrente aggiuntivo. La Corte non si è pronunciata sulla legittimità di tale scelta per difetto di motivazione dei rimettenti.

La questione potrebbe essere riproposta in futuro?

Sì. L’inammissibilità non preclude una nuova rimessione della stessa questione da parte di un giudice che motivi adeguatamente sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza. La Corte non ha escluso nel merito che la norma possa risultare incostituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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