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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 32 della legge provinciale di Bolzano n. 10/1991, che consente l’espropriazione senza indennità di immobili su cui siano realizzate opere pubbliche esistenti da oltre vent’anni, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige (sezione di Bolzano) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 della legge provinciale di Bolzano n. 10/1991, che autorizzava il Comune di Bolzano a espropriare senza pagare indennità un terreno della Fondazione Canonici Agostiniani di Novacella, su cui era stato realizzato un tratto di strada pubblica negli anni 1936-1950, da oltre vent’anni.
La questione di legittimità costituzionale
Il TRGA di Bolzano ha impugnato l’art. 32 della l.p. Bolzano n. 10/1991 in riferimento all’art. 42, terzo comma, della Costituzione (indennità di esproprio), agli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all’art. 117 Cost. e all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente non aveva sufficientemente spiegato perché la norma provinciale contrastasse con il parametro costituzionale dell’art. 42, terzo comma, Cost., limitandosi a enunciare il dubbio senza argomentarlo adeguatamente.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente enuncia il dubbio di costituzionalità senza argomentarlo adeguatamente: l’ordinanza di rimessione deve spiegare perché la norma impugnata contrasta con il parametro costituzionale invocato.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 32 della legge provinciale di Bolzano n. 10/1991?
La norma consentiva l’emanazione del decreto di espropriazione di immobili sui quali erano state realizzate opere pubbliche esistenti da oltre vent’anni, senza seguire la normale procedura espropriativa e senza pagare l’indennità, fermi restando i diritti riconosciuti dall’autorità giudiziaria prima dell’entrata in vigore della legge.
Perché la mancanza di indennità è problematica costituzionalmente?
L’art. 42, terzo comma, della Costituzione prevede che la proprietà privata possa essere espropriata nei casi previsti dalla legge “salvo indennizzo”: la mancanza di indennizzo potrebbe quindi violare la garanzia costituzionale della proprietà.
Cosa è il Primo Protocollo addizionale alla CEDU in materia di proprietà?
L’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo garantisce il rispetto dei beni: ogni ingerenza dello Stato nella proprietà privata deve essere proporzionata e prevedere un indennizzo adeguato.
Norme collegate
- Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà privata e disciplina dell’espropriazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.