Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 707 c.p. (possesso ingiustificato di grimaldelli): il reato di sospetto, pur anticipando la tutela penale, è compatibile con i principi costituzionali di materialità, offensività e presunzione di non colpevolezza se interpretato restrittivamente.

Di cosa si tratta

L’art. 707 c.p. punisce chiunque venga trovato in possesso ingiustificato di chiavi alterate, grimaldelli o altri strumenti atti allo scasso. Il Tribunale di Viterbo ne denunciava il contrasto con i principi costituzionali in materia penale: la norma colpirebbe non un fatto offensivo, ma un mero indizio di future condotte criminose.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Viterbo, con due ordinanze, ha impugnato l’art. 707 c.p. in riferimento agli artt. 3, 13, 24 co. 2, 25 co. 2, 27 co. 1, 2 e 3 Cost., deducendo la violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza, libertà personale, difesa, materialità e offensività del fatto, presunzione di non colpevolezza e finalità rieducativa della pena.

La decisione della Corte

La Corte dichiara le questioni non fondate: l’art. 707 c.p., letto in chiave sistematica, non colpisce la mera condizione soggettiva ma un comportamento esteriormente verificabile (il possesso di specifici strumenti) in assenza di giustificazione. Interpretato restrittivamente, il giudice può escludere il reato quando il possesso è obiettivamente giustificato dal contesto professionale o personale dell’imputato.

Il principio

I reati di possesso o di sospetto non violano il principio di offensività se la condotta incriminata è descritta in termini obiettivi e verificabili e il giudice conserva lo spazio per valutare la giustificazione del possesso caso per caso, escludendo la responsabilità quando essa sussiste.

Domande e risposte

Cosa si intende per reato di sospetto o ostativo?

Un reato ostativo punisce il possesso di determinati oggetti o la presenza in determinati luoghi come presunzione di futura pericolosità, senza attendere che il danno si produca. L’art. 707 c.p. è un classico esempio: punisce il possesso di strumenti da scasso per evitare furti ancora da commettere.

Quando il possesso di grimaldelli è giustificato?

Ad esempio quando l’imputato è un fabbro, un tecnico di sistemi di sicurezza, un esperto di serrature, o comunque quando le circostanze concrete rendono plausibile un uso lecito degli strumenti detenuti.

Perché la Corte non ha dichiarato incostituzionale la norma?

Perché l’art. 707 c.p. non colpisce una mera qualità personale ma un fatto esteriore (il possesso ingiustificato), e l’aggettivo “ingiustificato” consente al giudice di assolvere chi ha una ragione legittima per detenere quegli strumenti, rispettando così il principio di offensività.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.