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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 707 c.p. (possesso ingiustificato di grimaldelli): il reato di sospetto, pur anticipando la tutela penale, è compatibile con i principi costituzionali di materialità, offensività e presunzione di non colpevolezza se interpretato restrittivamente.
Di cosa si tratta
L’art. 707 c.p. punisce chiunque venga trovato in possesso ingiustificato di chiavi alterate, grimaldelli o altri strumenti atti allo scasso. Il Tribunale di Viterbo ne denunciava il contrasto con i principi costituzionali in materia penale: la norma colpirebbe non un fatto offensivo, ma un mero indizio di future condotte criminose.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Viterbo, con due ordinanze, ha impugnato l’art. 707 c.p. in riferimento agli artt. 3, 13, 24 co. 2, 25 co. 2, 27 co. 1, 2 e 3 Cost., deducendo la violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza, libertà personale, difesa, materialità e offensività del fatto, presunzione di non colpevolezza e finalità rieducativa della pena.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni non fondate: l’art. 707 c.p., letto in chiave sistematica, non colpisce la mera condizione soggettiva ma un comportamento esteriormente verificabile (il possesso di specifici strumenti) in assenza di giustificazione. Interpretato restrittivamente, il giudice può escludere il reato quando il possesso è obiettivamente giustificato dal contesto professionale o personale dell’imputato.
Il principio
I reati di possesso o di sospetto non violano il principio di offensività se la condotta incriminata è descritta in termini obiettivi e verificabili e il giudice conserva lo spazio per valutare la giustificazione del possesso caso per caso, escludendo la responsabilità quando essa sussiste.
Domande e risposte
Cosa si intende per reato di sospetto o ostativo?
Un reato ostativo punisce il possesso di determinati oggetti o la presenza in determinati luoghi come presunzione di futura pericolosità, senza attendere che il danno si produca. L’art. 707 c.p. è un classico esempio: punisce il possesso di strumenti da scasso per evitare furti ancora da commettere.
Quando il possesso di grimaldelli è giustificato?
Ad esempio quando l’imputato è un fabbro, un tecnico di sistemi di sicurezza, un esperto di serrature, o comunque quando le circostanze concrete rendono plausibile un uso lecito degli strumenti detenuti.
Perché la Corte non ha dichiarato incostituzionale la norma?
Perché l’art. 707 c.p. non colpisce una mera qualità personale ma un fatto esteriore (il possesso ingiustificato), e l’aggettivo “ingiustificato” consente al giudice di assolvere chi ha una ragione legittima per detenere quegli strumenti, rispettando così il principio di offensività.
Norme collegate
- Art. 25 della Costituzione — parametro: principio di legalità e materialità del reato
- Art. 27 della Costituzione — parametro: presunzione di non colpevolezza e finalità rieducativa
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