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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità dell’art. 204-bis, comma 8, del Codice della Strada: la norma, che consente di annullare la decurtazione dei punti solo in caso di accoglimento del ricorso, non viola il principio di uguaglianza.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Pergola aveva sollevato questione sull’art. 204-bis, comma 8, del Codice della Strada, nella parte in cui preclude al giudice di intervenire sulla sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente quando il ricorso non viene accolto nel merito. Il giudice a quo riteneva irragionevole che il potere modificativo della sanzione si esplicasse solo in caso di accoglimento, e non anche di parziale fondatezza del ricorso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Pergola ha impugnato l’art. 204-bis, comma 8, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del d.l. n. 151/2003 (conv. l. n. 214/2003), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui ammette l’annullamento della decurtazione dei punti solo con l’accoglimento del ricorso, precludendo al giudice di intervenire in caso di rigetto.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. La decurtazione dei punti è una sanzione accessoria automaticamente conseguente alla violazione accertata: se il ricorso è rigettato, significa che la violazione è confermata e la sanzione accessoria è legittimamente applicata. Non vi è irragionevolezza nella norma, che differenzia correttamente la posizione di chi vince il ricorso da chi lo perde.

Il principio

La sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente è inscindibilmente collegata alla violazione delle norme del Codice della Strada: è razionale che il giudice possa eliminarla solo se annulla anche la sanzione principale, cioè in caso di accoglimento del ricorso.

Domande e risposte

Cosa è l’art. 204-bis del Codice della Strada?

L’art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 prevede un ricorso al giudice di pace avverso i provvedimenti sanzionatori del Codice della Strada. Il giudice, in caso di accoglimento, può annullare o ridurre la sanzione, nonché eliminare la decurtazione dei punti dalla patente.

Perché la Corte ha giudicato non irragionevole il meccanismo?

Perché se il giudice rigetta il ricorso, significa che la violazione è accertata e la decurtazione dei punti è la conseguenza legale di tale violazione. Non è irragionevole che la sanzione accessoria segua le sorti di quella principale.

Cosa cambia rispetto al regime generale dell’art. 23, l. n. 689/1981?

La legge n. 689/1981 consente al giudice di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione pecuniaria. Il Codice della Strada ha introdotto una disciplina speciale per la decurtazione dei punti, che non ammette interventi parziali del giudice. La Corte ha ritenuto tale differenziazione non irragionevole.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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