Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte restituisce gli atti al Tribunale di La Spezia per valutare l’impatto dello ius superveniens sulla questione relativa ai benefici previdenziali per l’esposizione all’amianto dei lavoratori marittimi assicurati presso l’IPSEMA anziché l’INAIL.
Di cosa si tratta
La legge n. 257/1992 riconosce la rivalutazione a fini pensionistici dei periodi di esposizione ultradecennale all’amianto, ma con rinvio ai lavoratori assicurati presso l’INAIL. I lavoratori del settore marittimo, assicurati presso l’IPSEMA, erano esclusi. Il Tribunale di La Spezia dubitava che tale esclusione violasse il principio di uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di La Spezia ha impugnato l’art. 13, comma 8, della l. 27 marzo 1992, n. 257 (come sost. da d.l. n. 169/1993, conv. in l. n. 271/1993), in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui escludeva i lavoratori assicurati presso enti diversi dall’INAIL (nel caso: IPSEMA) dai benefici previdenziali per esposizione all’amianto.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente: medio tempore è intervenuta una modifica normativa che ha inciso sulla disciplina dei benefici per l’esposizione all’amianto, e il Tribunale deve valutare se e in che misura lo ius superveniens abbia mutato i termini della questione.
Il principio
Quando sopravviene una norma modificativa della disciplina oggetto della questione di legittimità costituzionale, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza alla luce del nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Chi è l’IPSEMA e qual era il suo ruolo?
L’IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo) era l’ente che gestiva l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali per i lavoratori marittimi, in parallelo all’INAIL per gli altri settori.
Qual era la disparità denunciata?
I lavoratori assicurati INAIL potevano rivalutare i periodi di esposizione all’amianto ai fini pensionistici; quelli assicurati IPSEMA, in identica situazione di rischio, ne erano esclusi.
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché una nuova legge aveva modificato la disciplina dopo l’ordinanza di rimessione: il Tribunale deve verificare se lo ius superveniens abbia già risolto il problema o ne abbia cambiato i contorni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro: principio di uguaglianza tra lavoratori in analoghe condizioni di rischio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.