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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza n. 230/2005, la Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 294, comma 1, e 302 c.p.p., nella parte in cui non prevedono l’obbligo di interrogatorio di garanzia anche dopo l’apertura del dibattimento. La disciplina vigente è già letta dalla giurisprudenza in senso conforme a Costituzione.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Torino (sezione per le impugnazioni dei provvedimenti cautelari) lamentava che gli artt. 294 e 302 c.p.p. non obbligassero il giudice a interrogare l’imputato in custodia cautelare entro cinque giorni anche quando la misura fosse eseguita dopo l’apertura del dibattimento. Questo avrebbe creato una disparità di trattamento rispetto alla fase precedente al dibattimento.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di interrogatorio dopo l’apertura del dibattimento. Parametri: artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. Rimettente: Tribunale di Torino, sezione per le impugnazioni dei provvedimenti cautelari.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Le norme impugnate, secondo l’interpretazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità, si applicano anche dopo l’apertura del dibattimento: il dubbio del rimettente è quindi frutto di un’interpretazione non condivisa dalla giurisprudenza prevalente, e la questione è manifestamente infondata.

Il principio

Quando la norma censurata ammette un’interpretazione costituzionalmente orientata, accolta dalla giurisprudenza dominante, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: il rimettente avrebbe dovuto adottare quell’interpretazione anziché sollevare la questione.

Domande e risposte

Che cos’è l’interrogatorio di garanzia?

È l’atto previsto dall’art. 294 c.p.p. con cui il giudice, entro cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della misura cautelare, sente l’imputato sulle accuse a suo carico, garantendogli il diritto di difesa nella fase cautelare.

L’obbligo vale anche dopo l’apertura del dibattimento?

Sì, secondo la giurisprudenza di legittimità citata dalla Corte: le disposizioni si leggono in senso estensivo, coprendo anche la fase dibattimentale.

Cosa succede se il giudice non interroga l’imputato nei termini?

La misura cautelare perde efficacia ai sensi dell’art. 302 c.p.p., che prevede la caducazione automatica del provvedimento restrittivo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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