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Con ordinanza n. 229/2005, la Corte costituzionale ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Cesena. Erano state sollevate questioni sugli artt. 204-bis e 207 del codice della strada, ma nel frattempo è intervenuta una modifica normativa rilevante (ius superveniens) che impone al giudice rimettente di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Cesena aveva messo in discussione la costituzionalità di due norme del codice della strada (artt. 204-bis e 207, d.lgs. 285/1992) che disciplinano l’opposizione alle sanzioni amministrative per violazioni stradali. Nelle more del giudizio davanti alla Corte, il legislatore ha modificato le disposizioni in causa.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 204-bis e 207, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada), come modificati dal d.l. 151/2003 conv. in l. 214/2003. Parametri: artt. 2, 3, 10 e 24 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Cesena.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo perché sopravvenute modifiche legislative incidono sulle disposizioni censurate. Il giudice rimettente deve valutare se, alla luce del nuovo testo normativo, le questioni restino rilevanti e non manifestamente infondate, prima che la Corte possa pronunciarsi nel merito.
Il principio
Quando nel corso del giudizio di costituzionalità sopravviene uno ius superveniens che modifica le disposizioni impugnate, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché verifichi se la questione conservi il suo oggetto e la sua rilevanza nel giudizio principale.
Domande e risposte
Che cosa è lo ius superveniens?
È una norma sopravvenuta — cioè entrata in vigore dopo l’ordinanza di rimessione — che può modificare o sostituire la disposizione impugnata, incidendo sulla rilevanza della questione di costituzionalità.
La restituzione degli atti è una decisione nel merito?
No: la Corte non dichiara la norma costituzionale o incostituzionale. Restituisce semplicemente la questione al giudice rimettente perché rivaluti la situazione alla luce del diritto sopravvenuto.
Il giudice di pace può ri-sollevare la questione?
Sì: se dopo la rivalutazione ritiene che le questioni restino rilevanti e non manifestamente infondate, può emettere una nuova ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.
Norme collegate
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