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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la prima questione sull’art. 268, comma 2, c.p.c. — che limita i poteri processuali del terzo interventore — e manifestamente inammissibili le altre due questioni per inadeguata formulazione.

Di cosa si tratta

Nel processo civile, chi interviene volontariamente in giudizio dopo che sono scaduti i termini per la prova “deve accettare il processo nello stato in cui si trova”: non può chiedere prove che le parti originarie non potrebbero più richiedere. Il Tribunale di Lodi dubitava che questa regola limitasse irragionevolmente il diritto di difesa del terzo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Lodi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, tre questioni sull’art. 268, comma 2, c.p.c.: nella parte in cui non consente alle parti originarie di produrre nuove prove in risposta all’intervento; nella parte in cui non attribuisce al giudice il potere di fissare una nuova udienza; nella parte in cui non prevede la riapertura dei termini per le parti.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente infondata la prima questione: il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e la scelta di non riaprire le preclusioni in caso di intervento è razionale. Dichiara invece manifestamente inammissibili le altre due questioni perché formulate in modo additivo eccessivamente dettagliato, in un campo riservato alla discrezionalità legislativa.

Il principio

Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina degli istituti processuali; il limite è la non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela. La scelta di non riaprire le preclusioni probatorie per l’intervento tardivo di un terzo è una scelta legislativa non irragionevole.

Domande e risposte

Chi è il “terzo interventore” nel processo civile?

Chi non era parte del processo originario ma vi entra nel corso del giudizio per far valere un proprio diritto (intervento principale), per sostenere una delle parti (intervento adesivo), o perché vi ha interesse (intervento litisconsortile).

Perché le preclusioni probatorie colpiscono anche il terzo che interviene tardivamente?

Perché il principio di concentrazione processuale impone che le prove siano indicate e assunte in fasi determinate. Ammettere nuove prove ogni volta che un terzo interviene allungherebbe indefinitamente i processi, a danno delle parti originarie.

Quando le questioni di legittimità sono dichiarate inammissibili per eccessivo dettaglio?

Quando il rimettente chiede alla Corte di introdurre norme molto specifiche in un settore dove il legislatore ha ampia discrezionalità. La Corte non può sostituirsi al Parlamento nella scelta tra molteplici soluzioni tutte possibili.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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