Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge finanziaria 2004 sulla parte che demandava al solo Ministero delle attività produttive la disciplina dei criteri per i fondi all’internazionalizzazione delle imprese artigiane, senza prevedere l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L’artigianato è materia di competenza legislativa residuale delle Regioni: il decreto ministeriale deve coinvolgere le Regioni.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) incrementava di 10 milioni di euro il fondo per agevolare i processi di internazionalizzazione e i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane (art. 4, comma 82) e demandava al Ministro delle attività produttive (con il concerto del MEF) la definizione delle modalità di utilizzo (comma 83). La Regione Emilia-Romagna riteneva che l’artigianato, dopo la riforma del Titolo V, fosse di competenza regionale piena.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 4, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, sostenendo che il finanziamento all’internazionalizzazione delle imprese artigiane rientrasse nella competenza regionale esclusiva in materia di artigianato e che il decreto ministeriale unilaterale violasse le competenze regionali.

La decisione della Corte

La Corte dichiara: 1) illegittimo il comma 83 nella parte in cui non prevede che il decreto ministeriale sia emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni (la necessità di coordinamento impone il coinvolgimento regionale); 2) non fondata la questione sul comma 82 (il mantenimento del fondo statale è legittimo perché l’art. 13 D.Lgs. 112/1998 riserva allo Stato alcune funzioni di cofinanziamento nazionale dei programmi di internazionalizzazione); 3) non fondata la questione sul comma 83 salvo il capo 1).

Il principio

Quando lo Stato interviene in materie di competenza regionale o concorrente attraverso decreti ministeriali che definiscono criteri e modalità di intervento, deve coinvolgere le Regioni tramite intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in applicazione del principio di leale collaborazione.

Domande e risposte

Dopo la riforma costituzionale del 2001, l’artigianato è materia statale o regionale?

L’artigianato è diventato materia di competenza legislativa residuale delle Regioni: non essendo elencato nell’art. 117 Cost. tra le materie statali esclusive o concorrenti, spetta interamente alle Regioni. Lo Stato conserva solo alcune funzioni di cofinanziamento previste dal D.Lgs. 112/1998.

Cos’è la Conferenza Stato-Regioni e perché è importante?

È l’organo che garantisce la cooperazione tra Governo centrale e Regioni. L’intesa in sede di Conferenza è richiesta ogni volta che lo Stato adotta atti che incidono sulle competenze regionali, come condizione di legittimità dell’atto statale.

Il fondo per l’internazionalizzazione delle imprese artigiane era in sé illegittimo?

No. La Corte ha ritenuto non fondata la questione sull’incremento del fondo (comma 82): la gestione finanziaria centrale di fondi per l’internazionalizzazione delle imprese artigiane trova fondamento in specifiche riserve statali previste dal D.Lgs. 112/1998. Il problema era solo nel decreto attuativo senza intesa.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.