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La Corte dichiara non fondata la questione relativa all’art. 97, comma 4, c.p.p. in relazione al principio di ragionevole durata del processo: il possibile rinvio dell’udienza per assenza del difensore e impossibilità di trovare un sostituto iscritto nell’elenco è giustificato dall’esigenza di garantire la difesa tecnica qualificata dell’imputato.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Lecce, impossibilitato a proseguire l’udienza per assenza del difensore e mancanza in aula di avvocati iscritti nell’elenco dei sostituti di cui all’art. 97, comma 2, c.p.p., aveva sollevato questione di legittimità della norma che impone la sostituzione solo con avvocati di quel elenco, ritenendola lesiva del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale sosteneva che in sedi giudiziarie piccole spesso non è possibile trovare immediatamente un sostituto iscritto nell’elenco, costringendo al rinvio del processo. Denunciava anche irragionevolezza perché tale garanzia qualitativa del sostituto è richiesta solo per il dibattimento e non per le fasi precedenti (indagini, udienza preliminare) o successive (esecuzione).
La decisione della Corte
In relazione all’art. 111 Cost., la questione è non fondata: il ritardo nel processo è giustificato dall’esigenza di garantire all’imputato una difesa tecnica qualificata, che è essa stessa un valore costituzionale. Il principio di ragionevole durata non è violato da adempimenti processuali che tutelano diritti fondamentali. In relazione all’art. 3 Cost., la questione è inammissibile: il rimettente critica in realtà la mancanza di analoga garanzia nelle fasi non dibattimentali, che non deve applicare nel giudizio a quo.
Il principio
Il principio di ragionevole durata del processo non è violato da norme processuali che comportino un allungamento dei tempi giustificato dalla tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto dell’imputato a una difesa tecnica di qualità. La ragionevole durata va valutata in funzione della ragionevolezza degli adempimenti processuali.
Domande e risposte
Chi può sostituire il difensore assente in dibattimento?
Ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p., solo un avvocato iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Questo elenco contiene avvocati che si sono resi disponibili e che hanno specifiche competenze penalistiche, a garanzia dell’effettività della difesa tecnica dell’imputato.
Il diritto di difesa prevale sulla ragionevole durata del processo?
Non si tratta di una prevalenza assoluta. La Corte afferma che entrambi sono valori costituzionali e che la norma che impone la difesa tecnica qualificata giustifica il possibile allungamento dei tempi. Non ogni ritardo processuale viola la ragionevole durata: solo quelli privi di ragionevole giustificazione.
Perché la questione relativa all’art. 3 è stata dichiarata inammissibile?
Perché il rimettente denunciava la mancanza di analoga garanzia nelle fasi diverse dal dibattimento (udienza preliminare, esecuzione). Ma il giudice nel caso concreto doveva applicare solo la norma del dibattimento. Sollevare una questione sulla disciplina di fasi processuali diverse da quella in corso è irrilevante nel giudizio a quo, quindi inammissibile.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e principio di ragionevole durata, parametro principale della questione
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, invocato per la disparità di trattamento tra fasi processuali
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