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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’espulsione dello straniero ritenuto socialmente pericoloso, per erronea indicazione delle norme censurate: il combinato disposto impugnato non è quello corretto rispetto alla doglianza formulata, che avrebbe dovuto riguardare l’art. 13, comma 2, lett. c) in combinato con il comma 4, non il comma 5.
Di cosa si tratta
Un cittadino albanese era stato espulso dal Prefetto di Vicenza per pericolosità sociale e accompagnato alla frontiera dal Questore, con convalida del Tribunale. Nel successivo giudizio di ricorso, il Tribunale ha dubitato della costituzionalità del T.U. immigrazione nella parte in cui consente l’esecuzione immediata dell’espulsione per pericolosità senza un adeguato controllo giurisdizionale preventivo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Vicenza ha sollevato questione di legittimità dell’art. 13, comma 2, lett. c), in combinato disposto con il comma 5 del D.Lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione), come modificato dalla L. 189/2002, in riferimento agli artt. 3, 13 commi secondo e terzo, 16 e 24 della Costituzione, sostenendo che l’espulsione per pericolosità potesse essere eseguita senza un preventivo controllo giurisdizionale effettivo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per erronea indicazione delle norme da censurare. La doglianza riguarda l’esecuzione immediata dell’espulsione basata su pericolosità senza controllo giurisdizionale: ma il combinato disposto da censurare, rispetto a tale doglianza, sarebbe quello del comma 2, lett. c) con il comma 4 (che disciplina l’accompagnamento immediato alla frontiera), non con il comma 5. L’erronea individuazione delle norme impugnate rende la questione inammissibile.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando le norme indicate come oggetto del giudizio non sono quelle effettivamente pertinenti alla doglianza prospettata: occorre che la censura e le disposizioni impugnate siano coerenti tra loro.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra il comma 4 e il comma 5 dell’art. 13 T.U. immigrazione?
Il comma 4 disciplina l’accompagnamento immediato alla frontiera (esecuzione coattiva dell’espulsione), mentre il comma 5 riguarda modalità diverse di esecuzione. Poiché la doglianza riguardava l’esecuzione immediata senza controllo, il parametro corretto era il comma 4, non il comma 5.
Un’avvenuta convalida fa venir meno la rilevanza della questione?
No, secondo il Tribunale la convalida dell’accompagnamento alla frontiera non estingue l’interesse all’esame della questione nel giudizio sul ricorso successivo, dove il giudice esamina nel merito i presupposti dell’espulsione.
Cosa succede quando si indica erroneamente la norma impugnata?
La Corte dichiara inammissibile la questione perché non può pronunciarsi su norme diverse da quelle indicate nell’ordinanza di rimessione. Il giudice avrebbe dovuto censurar il combinato disposto corretto.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale: parametro invocato per l’esecuzione coattiva dell’espulsione
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa: parametro invocato per la mancanza di controllo giurisdizionale preventivo
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