Testo dell'articoloVigente
Art. 2579 c.c. Interpreti ed esecutori
In vigore
Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall’eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione. Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2579 c.c. tutela la prestazione artistica degli interpreti ed esecutori, categoria distinta dagli autori ma parimenti meritevole di protezione. La norma riconosce che l'atto interpretativo, recitare un testo, eseguire una partitura, è esso stesso un contributo creativo autonomo, separato dall'opera originale. La ratio protettiva è rafforzata dalla circostanza che il compenso è dovuto anche per opere in dominio pubblico: ciò significa che la tutela si aggancia alla prestazione personale dell'artista, non ai diritti sull'opera sottostante. Il legislatore ha così anticipato, nel codice civile, principi poi sviluppati dalla Convenzione di Roma del 1961 sui diritti connessi.
Analisi
I soggetti tutelati sono: (a) artisti attori o interpreti di opere drammatiche e letterarie e (b) artisti esecutori di opere o composizioni musicali. Il diritto all'equo compenso scatta quando terzi diffondono, trasmettono o incidono la recitazione, rappresentazione o esecuzione. Il riferimento a «radio, telefono od altro apparecchio equivalente» e «dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente» è da interpretare estensivamente: include oggi streaming, piattaforme digitali e qualsiasi mezzo tecnologico di trasmissione o fissazione. Il secondo comma aggiunge un diritto morale: l'artista può opporsi alla diffusione della propria prestazione che possa essere pregiudizievole per il suo onore o reputazione, indipendentemente dal compenso economico.
Quando si applica
La norma si applica quando un'emittente, una piattaforma digitale o un produttore fonografico utilizza registrazioni di prestazioni artistiche senza il consenso dell'esecutore o senza versare il compenso previsto dalle leggi speciali. Esempi: utilizzo di registrazioni di concerti su piattaforme streaming senza accordo con gli artisti, diffusione radiofonica di esecuzioni senza corresponsione dei diritti connessi, utilizzo di filmati di spettacoli in pubblicità senza il consenso degli attori. La norma non si applica alle trasmissioni live non registrate nelle quali l'artista è retribuito contrattualmente per la prestazione in presenza.
Connessioni
L'art. 2579 c.c. è il fondamento codicistico dei diritti connessi, disciplinati analiticamente dagli artt. 80-100 della l. 633/1941. Sul piano internazionale, il sistema si completa con la Convenzione di Roma del 1961 (ratificata dall'Italia con l. 866/1973) e il Trattato WIPO sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) del 1996. In ambito europeo, rilevante la dir. 2006/115/CE (noleggio e prestito, diritti connessi) e la dir. 2019/790/UE (DSM) che ha introdotto principi di equa remunerazione nei contratti di sfruttamento. La SIAE e SCF gestiscono la riscossione e distribuzione dei compensi per i diritti connessi in Italia.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, pianista, registra un'esecuzione di sonate di Beethoven (opere in dominio pubblico) per una casa discografica. Caio, gestore di una radio online, trasmette i brani senza accordarsi con Tizio né versare alcun compenso. Ai sensi dell'art. 2579 c.c. e degli artt. 80 ss. l. 633/1941, Tizio ha diritto a un equo compenso per la diffusione della propria esecuzione, indipendentemente dal fatto che le opere musicali siano libere da diritti d'autore.
Caso 2: Sempronia, attrice, partecipa a uno spettacolo teatrale registrato in video
Mevio, produttore cinematografico, utilizza estratti della registrazione in un documentario associando la performance dell'attrice a un contesto diffamatorio. Sempronia può invocare il secondo comma dell'art. 2579 c.c. per opporsi alla diffusione pregiudizievole, chiedendo la rimozione del materiale e il risarcimento del danno all'immagine professionale.
Domande frequenti
Gli artisti interpreti hanno diritti diversi dagli autori?
Sì. Gli autori hanno il diritto d'autore sull'opera creata (testo, composizione musicale). Gli artisti interpreti ed esecutori hanno i cosiddetti 'diritti connessi' sulla loro prestazione artistica. Entrambe le categorie di diritti possono coesistere sulla stessa esecuzione: l'autore tutela l'opera, l'esecutore tutela la propria interpretazione.
Un musicista ha diritto al compenso anche se esegue brani classici del dominio pubblico?
Sì. L'art. 2579 c.c. precisa espressamente che il diritto all'equo compenso spetta anche quando le opere sono in dominio pubblico. La tutela riguarda la prestazione dell'esecutore, non l'opera interpretata: Beethoven è libero, ma la registrazione di un pianista moderno è protetta.
Chi gestisce la riscossione dei compensi per gli artisti interpreti in Italia?
In Italia, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e SCF (Società Consortile Fonografici) gestiscono rispettivamente la riscossione e distribuzione dei compensi per i diritti connessi degli artisti interpreti e dei produttori fonografici. I compensi vengono poi distribuiti agli aventi diritto secondo regolamenti interni.
Un attore può impedire che una sua performance venga trasmessa in televisione?
Può farlo solo se la trasmissione è pregiudizievole per il suo onore o la sua reputazione (art. 2579, comma 2, c.c.). In assenza di pregiudizio, la trasmissione è soggetta al versamento dell'equo compenso, non alla preventiva autorizzazione dell'attore, salvo diversi accordi contrattuali.
I diritti degli artisti interpreti si trasmettono agli eredi?
Sì. Ai sensi della l. 633/1941, i diritti patrimoniali connessi degli artisti interpreti durano 50 anni dall'esecuzione (elevati a 70 anni per le registrazioni fonografiche dal d.lgs. 22/2014) e si trasmettono agli eredi. Il diritto morale di opporsi alle diffusioni pregiudizievoli è invece esercitabile dagli eredi in tutela della memoria del defunto.