Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Cosenza nei confronti della Camera dei deputati in relazione all’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Sgarbi. Il medesimo conflitto era stato già dichiarato ammissibile nel 2000 e non più coltivato dallo stesso Tribunale.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Cosenza aveva sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera dell’Assemblea del 9 novembre 1999, con cui era stata dichiarata l’insindacabilità (ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.) delle opinioni espresse dall’on. Vittorio Sgarbi durante la trasmissione televisiva “Sgarbi quotidiani” del 4 dicembre 1992, nei confronti dell’ing. Vincenzo Mancino.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Cosenza sosteneva che le opinioni espresse da Sgarbi, pur riconducibili ad un contesto politico, non fossero strettamente collegate ad atti tipici del mandato parlamentare, e che la delibera di insindacabilità avesse così leso le attribuzioni giurisdizionali del giudice. Lo stesso Tribunale aveva però già sollevato identico conflitto nel 2000, dichiarato ammissibile con ordinanza n. 489/2000, ma poi non più coltivato con l’esecuzione dei prescritti adempimenti.

La decisione della Corte

La Corte richiama la sentenza n. 116/2003 e le successive ordinanze: le finalità e le peculiarità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato esigono che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi. Non è ammissibile che una parte confligente mantenga indefinitamente in sede processuale una situazione di conflittualità, procastinando il ristabilimento della certezza e definitività dei rapporti tra poteri. Il ricorso è dunque inammissibile.

Il principio

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato non è consentito riproporre un ricorso identico a quello già dichiarato ammissibile e poi abbandonato senza coltivarlo. L’esigenza costituzionale di certezza dei rapporti tra poteri dello Stato impone che il giudizio, una volta instaurato, sia portato a termine.

Domande e risposte

Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorge quando un potere ritiene che un altro potere abbia invaso la propria sfera di competenza costituzionalmente garantita. Nel caso delle delibere parlamentari di insindacabilità, il giudice ordinario può sollevare conflitto sostenendo che la Camera abbia dichiarato insindacabili opinioni che non rientrano nell’ambito dell’art. 68 Cost.

Perché non si può riproporre un conflitto già abbandonato?

Perché il procedimento avanti alla Corte costituzionale non è nella disponibilità delle parti come un ordinario giudizio civile. Una volta instaurato il giudizio sul conflitto, esso deve essere definito. Se il ricorrente abbandona il conflitto, la situazione si consolida e non può essere rimessa in discussione con un ricorso identico.

Cosa succede ora al processo penale a carico dell’on. Sgarbi?

La delibera di insindacabilità della Camera rimane in vigore e il Tribunale di Cosenza deve applicarla. Non essendo più possibile rimettere in discussione la delibera tramite conflitto di attribuzione, il procedimento penale per diffamazione non potrà proseguire per i fatti coperti dall’insindacabilità.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.