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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità sull’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998 sollevata dal Tribunale di Foggia. L’ordinanza di rimessione mancava di qualsiasi descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Foggia, nel corso di un procedimento penale, aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 13, comma 13, del Testo Unico Immigrazione che punisce lo straniero che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso conseguente all’espulsione. La questione era stata sollevata su eccezione della difesa dell’imputato.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudice denunciava la violazione degli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione. Tuttavia l’ordinanza di rimessione si limitava a enunciare tale questione senza fornire alcuna motivazione né descrivere adeguatamente la fattispecie, rendendo impossibile alla Corte valutare sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza.

La decisione della Corte

La Corte rileva il deficit di motivazione dell’ordinanza: manca la descrizione della fattispecie del giudizio a quo, manca la motivazione sulla rilevanza e manca la motivazione sulla non manifesta infondatezza. La questione non è nemmeno esattamente identificata nei suoi requisiti minimi. Pertanto viene dichiarata manifestamente inammissibile.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale sollevata meramente su eccezione di parte, senza che il giudice ne faccia propri gli argomenti con autonoma motivazione e senza che la fattispecie concreta venga descritta, è manifestamente inammissibile per carenza dei requisiti minimi dell’ordinanza di rimessione.

Domande e risposte

Che cosa prevede l’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286/1998?

Prevede che lo straniero espulso che rientra nel territorio nazionale senza speciale autorizzazione è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si tratta di un reato omissivo-commissivo connesso alla violazione del divieto di reingresso disposto con il provvedimento di espulsione.

Il giudice è tenuto a valutare autonomamente le eccezioni di incostituzionalità delle parti?

Sì. Il giudice non può sollevare una questione incidentale limitandosi a recepire acriticamente l’eccezione della parte. Deve valutare autonomamente la rilevanza della questione nel caso concreto e la plausibilità del dubbio di incostituzionalità, sviluppando una propria motivazione.

Quali conseguenze ha per lo straniero la dichiarazione di inammissibilità?

Il processo penale a suo carico prosegue con applicazione della norma di cui all’art. 13, comma 13. La dichiarazione di inammissibilità non pregiudica la possibilità che in altri giudizi la questione venga sollevata correttamente e la Corte si pronunci nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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