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La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte non fondata la questione relativa alla legge di bilancio della Regione Puglia che fissava i tetti di spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate da strutture private accreditate, ancorandoli ai volumi del 1998. La questione sulla disparità di trattamento tra strutture pubbliche e private è inammissibile per difetto di rilevanza; quella sulla ragionevolezza del criterio del 1998 è non fondata.
Di cosa si tratta
La legge di bilancio regionale della Puglia del 2003 aveva stabilito che le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate oltre il tetto di spesa fossero remunerate con tariffe ridotte (regressione tariffaria), con il tetto fissato in misura corrispondente ai volumi del 1998. Il TAR per la Puglia, adito da strutture private accreditate, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di equiordinazione tra strutture pubbliche e private e per irragionevolezza del riferimento all’anno 1998.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per la Puglia (sezione staccata di Lecce) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 4, della l.r. Puglia n. 4 del 2003, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 Cost., per disparità di trattamento tra strutture accreditate pubbliche e private e per irragionevolezza del criterio di calcolo del tetto di spesa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione nella parte relativa alla presunta disparità tra strutture pubbliche e private: il rimettente aveva errato nell’individuare la norma da sottoporre al controllo, non avendo correttamente identificato la disposizione che disciplinava il finanziamento delle strutture pubbliche. La questione sull’irragionevolezza del riferimento al 1998 è stata dichiarata non fondata.
Il principio
La fissazione di tetti di spesa per le prestazioni erogate da strutture private accreditate al SSR è legittima e non viola di per sé il principio di equiordinazione tra strutture pubbliche e private, che opera sulle modalità di remunerazione a tariffa delle prestazioni concordate, non sui meccanismi di finanziamento complessivo del sistema sanitario.
Domande e risposte
Le Regioni possono fissare tetti di spesa per le strutture sanitarie private accreditate?
Sì: la legislazione nazionale (d.lgs. n. 502/1992) prevede espressamente che gli accordi contrattuali con le strutture accreditate definiscano i volumi massimi di attività. Il superamento del tetto comporta la remunerazione ridotta (regressione tariffaria), scelta rimessa alla Regione.
Cosa significa equiordinazione tra strutture pubbliche e private nel SSR?
Significa che, nell’erogare prestazioni a carico del SSR, le strutture accreditate pubbliche e private devono essere trattate secondo gli stessi criteri di remunerazione a tariffa e qualità. Non significa, tuttavia, che debbano ricevere lo stesso tipo di finanziamento complessivo.
Perché il TAR aveva sollevato la questione in modo “confuso”?
Perché non aveva correttamente individuato quale norma regolasse il finanziamento delle strutture pubbliche (disciplinato dal sistema per quote capitarie, non dalla stessa disposizione sul tetto di spesa), rendendo così impossibile alla Corte valutare la comparazione tra i due regimi.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di tutela della salute
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute come fondamento del sistema sanitario nazionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.