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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 279 e 295 c.p.c., nella parte in cui non imporrebbero la sospensione del giudizio di liquidazione del quantum quando è pendente appello sulla sentenza non definitiva sull’an. Il rimettente aveva ignorato la giurisprudenza della Cassazione sul punto.
Di cosa si tratta
Nel corso di una causa civile tra due società per risarcimento danni, il giudice aveva emesso una sentenza non definitiva sull’an debeatur e aveva poi rimesso la causa in istruttoria per accertare il quantum. La sentenza non definitiva era stata appellata. Il Tribunale di Piacenza aveva dubitato che, in mancanza di sospensione automatica, la prosecuzione del giudizio sul quantum potesse creare inconvenienti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Piacenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 279 e 295 del codice di procedura civile, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del giudizio per la determinazione del quantum in pendenza dell’appello sull’an debeatur. Giudice relatore: Romano Vaccarella.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Il giudice rimettente non aveva tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 14060 del 2004) che aveva già chiarito l’inapplicabilità dell’art. 295 c.p.c. alla fattispecie concreta. L’omissione di tale riferimento rende la questione infondata.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando il giudice rimettente non ha tenuto conto dell’interpretazione consolidata della norma offerta dalla Corte di cassazione a sezioni unite, che può risolvere il problema interpretativo senza necessità di una pronuncia di incostituzionalità.
Domande e risposte
Cosa disciplina l’art. 295 del codice di procedura civile?
L’art. 295 c.p.c. disciplina la sospensione necessaria del processo civile quando la decisione dipende dalla definizione di un’altra causa. Il giudice è obbligato a sospendere il giudizio quando la sua decisione presuppone necessariamente quella di un altro processo.
Cos’è la sentenza non definitiva sull’an?
Nei giudizi di risarcimento, il giudice può emettere una sentenza parziale (non definitiva) che accerta solo l’esistenza del diritto al risarcimento (an debeatur), rinviando a una fase successiva la determinazione dell’ammontare del danno (quantum debeatur).
Perché il rimettente avrebbe dovuto citare la giurisprudenza delle sezioni unite?
Perché le sezioni unite della Cassazione avevano già interpretato le norme impugnate in modo da risolvere il problema sollevato dal rimettente. Quando la norma può essere interpretata in modo conforme alla Costituzione seguendo l’interpretazione consolidata, la questione di incostituzionalità risulta infondata.
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