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La Corte ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti (Tribunali di Prato, Venezia, Saluzzo, Firenze, Milano e Acqui Terme) che avevano sollevato questione sull’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, che prevede l’arresto obbligatorio in flagranza dello straniero che non ottempera all’ordine di allontanamento.
Di cosa si tratta
Numerosi tribunali stavano procedendo alla convalida dell’arresto di stranieri che non avevano ottemperato all’ordine di abbandonare il territorio nazionale. Tutti avevano dubitato della costituzionalità dell’arresto obbligatorio in flagranza previsto dalla legge Bossi-Fini per questa contravvenzione. Nel corso del giudizio di costituzionalità è intervenuta una modifica normativa rilevante.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Prato, Venezia, Saluzzo, Firenze, Milano e Acqui Terme hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini), in riferimento agli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio in flagranza dell’autore della contravvenzione di cui al comma 5-ter. Giudice relatore: Guido Neppi Modona.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti. Nel corso del giudizio è sopravvenuta una modifica della disciplina impugnata che impone ai giudici di rivalutare la rilevanza e i termini della questione alla luce del mutato quadro normativo.
Il principio
Quando una norma oggetto di giudizio di costituzionalità viene modificata dal legislatore nel corso del procedimento, la Corte può restituire gli atti ai giudici rimettenti perché rivalutino la rilevanza della questione con riferimento alla nuova disciplina.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 14, comma 5-quinquies, del testo unico sull’immigrazione?
La norma, introdotta dalla legge Bossi-Fini del 2002, prevede l’arresto obbligatorio in flagranza dello straniero che non ottempera all’ordine del questore di lasciare il territorio italiano entro cinque giorni, commettendo così la contravvenzione prevista dal comma 5-ter dello stesso articolo.
Perché l’arresto obbligatorio era ritenuto problematico?
I tribunali rimettenti ritenevano che l’arresto obbligatorio per una contravvenzione, senza possibilità per il giudice di valutare le circostanze del caso concreto, potesse essere sproporzionato e violare la libertà personale (art. 13 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
Come si è evoluta la normativa sull’inottemperanza all’ordine di espulsione?
La disciplina è stata oggetto di numerosi interventi legislativi e di pronunce della Corte di giustizia UE (sentenza El Dridi, 2011) che hanno portato a modifiche significative, rendendo più flessibile il regime sanzionatorio per gli stranieri che non ottemperano agli ordini di allontanamento.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale, parametro evocato per l’arresto obbligatorio
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della questione
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