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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 23, comma 11, della legge n. 689/1981, sollevata dal Giudice di pace di Milano. La norma non consente la condanna alle spese processuali della pubblica amministrazione nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ma la questione è sollevata in modo difettoso.

Di cosa si tratta

Nel corso di un’opposizione a verbale di infrazione del codice della strada, il Comune di Milano si era costituito in giudizio comunicando di aver ritirato l’atto impugnato in autotutela. Il Giudice di pace aveva quindi da dichiarare cessata la materia del contendere e aveva dubitato della costituzionalità della norma che impediva di condannare il Comune alle spese processuali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento agli artt. 3 e 111, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di condannare al pagamento delle spese processuali la pubblica amministrazione nel giudizio di opposizione avverso atti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Giudice relatore: Romano Vaccarella.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non illustra adeguatamente perché la norma impugnata, la quale non disciplina espressamente la condanna alle spese dell’amministrazione, sarebbe applicabile nel giudizio a quo e in che termini violerebbe i parametri costituzionali evocati.

Il principio

La questione è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente il collegamento tra la norma impugnata e la situazione concreta oggetto del giudizio, rendendo impossibile verificare la rilevanza della questione di costituzionalità.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 23, comma 11, della legge n. 689/1981?

La norma disciplina il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie davanti al giudice ordinario, stabilendo come si svolge il giudizio. Il comma 11 prevede che il giudice, quando accoglie l’opposizione, annulli in tutto o in parte l’ordinanza o ne modifichi l’entità.

Perché è problematica la mancata condanna alle spese della PA?

Quando la PA ritira il provvedimento impugnato solo dopo che il cittadino ha già sostenuto spese legali per opporsi, il privato rimane senza rimborso delle spese processuali, il che può disincentivare l’esercizio dei diritti di difesa. Questo profilo è stato oggetto di successive riforme legislative.

Come si applica l’art. 204-bis del codice della strada?

L’art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) disciplina l’opposizione al verbale di infrazione davanti al giudice di pace, rinviando per il procedimento all’art. 23 della legge n. 689/1981, che costituisce la disciplina generale sulle sanzioni amministrative.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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