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La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Tribunale di Bolzano per conflitto di attribuzione contro il Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con cui il Senato aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Renzo Gubert ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Bolzano stava celebrando un processo penale per diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti del senatore Renzo Gubert, per dichiarazioni ritenute lesive dell’Associazione ArciLesbica, pubblicate sul quotidiano “Alto Adige” il 7 gennaio 2000. Il Senato aveva deliberato che tali dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, e quindi insindacabili.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, contestando la deliberazione del 23 luglio 2003 con cui il Senato aveva dichiarato l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione delle opinioni espresse dal senatore Gubert. Giudice relatore: Franco Gallo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione. L’ordinanza con cui il Tribunale ha sollevato il conflitto è stata pronunciata in udienza senza il previo deposito di un ricorso scritto contenente i requisiti formali necessari per instaurare validamente il conflitto tra poteri dello Stato.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato deve essere proposto con ricorso scritto che contenga l’indicazione dell’atto impugnato, i motivi del conflitto e le attribuzioni costituzionalmente garantite che si assumono lese. L’ordinanza pronunciata in udienza, senza il previo deposito del ricorso scritto, non è idonea a instaurare validamente il conflitto.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 della Costituzione?
L’art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Si tratta di una garanzia funzionale volta a proteggere la libertà di mandato.
Qual è la differenza tra insindacabilità e immunità parlamentare?
L’insindacabilità (art. 68, primo comma) è assoluta e permanente, riguarda le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle funzioni. L’immunità (art. 68, secondo e terzo comma) è processuale e richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per procedimenti penali, arresti e intercettazioni.
Perché la questione era importante per la libertà di espressione?
Il caso coinvolgeva dichiarazioni di un senatore su un’associazione LGBTQ+ ritenute offensive. La questione era se tali dichiarazioni, rese alla stampa, potessero essere considerate esercizio delle funzioni parlamentari e quindi insindacabili, oppure se fossero opinioni private del parlamentare soggette al diritto penale comune.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità e immunità parlamentare, parametro del conflitto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.