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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione relativa all’art. 32-bis del d.lgs. n. 271/1989 (ora art. 117 del d.P.R. n. 115/2002), che estende il patrocinio a spese dello Stato ai difensori di ufficio di imputati che non abbiano adempiuto agli obblighi fiscali. La norma non viola l’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Milano, sezione penale, stava liquidando i compensi di un difensore di ufficio che aveva assistito un imputato non ammesso al gratuito patrocinio. La norma impugnata consentiva al difensore di ufficio di ottenere il pagamento dallo Stato quando l’imputato non avesse adempiuto agli obblighi fiscali relativi al rimborso delle spese di difesa, gravando quindi sull’erario.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32-bis del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall’art. 18 della legge n. 60/2001 e poi trasfuso nell’art. 117 del d.P.R. n. 115/2002, in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione (copertura finanziaria delle leggi di spesa). Giudice relatore: come risulta dal testo, la questione è valutata nel quadro dei precedenti della Corte.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La disposizione impugnata non introduce una nuova e maggiore spesa a carico dello Stato in assenza di copertura finanziaria, in quanto il legislatore aveva già considerato il relativo onere finanziario nel quadro della legge sulla difesa di ufficio.

Il principio

Il principio di copertura finanziaria ex art. 81, quarto comma, Cost. non è violato quando la norma di spesa rientra in un sistema già complessivamente disciplinato e finanziato dal legislatore, senza introdurre oneri aggiuntivi non previsti e non coperti.

Domande e risposte

Cos’è il patrocinio a spese dello Stato?

Il patrocinio a spese dello Stato è il beneficio che consente alle persone non abbienti di essere assistite da un avvocato il cui compenso è pagato dall’erario. Nel caso dei difensori di ufficio, la norma impugnata lo estendeva anche quando l’imputato, pur non essendo non abbiente, non adempiva agli obblighi fiscali di rimborso.

Cosa prevede l’art. 81 della Costituzione?

L’art. 81, quarto comma, della Costituzione (nel testo vigente all’epoca) stabiliva che le leggi che importino nuove o maggiori spese devono indicare i mezzi per farvi fronte. Il principio serve a garantire l’equilibrio del bilancio statale.

Perché la questione era manifestamente infondata?

Perché il legislatore, nell’introdurre la norma, aveva già valutato e previsto il relativo onere finanziario nell’ambito della riforma complessiva della difesa di ufficio, quindi non si trattava di una spesa priva di copertura.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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