Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ordina la restituzione degli atti al TAR Lombardia (Brescia) che aveva sollevato questione sulla legge regionale lombarda che imponeva il divieto indiscriminato di installazione di impianti per telecomunicazioni entro 75 metri da edifici sensibili. Sopravvenuta modifica normativa impone di rivalutare la rilevanza.
Di cosa si tratta
La società Wind Telecomunicazioni s.p.a. aveva impugnato davanti al TAR Lombardia di Brescia un diniego comunale all’installazione di un impianto di telecomunicazioni nel territorio del Comune di Berlingo. Il TAR aveva dubitato della costituzionalità della legge regionale lombarda che imponeva un divieto assoluto di installazione entro 75 metri da scuole, ospedali, parchi gioco e strutture simili.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per la Lombardia – sezione staccata di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia n. 11/2001, come sostituito dall’art. 3, comma 12, lettera a) della legge regionale n. 4/2002, in riferimento agli artt. 3, 15, 21, 41, 117 e 120 della Costituzione, nella parte in cui prevede il divieto indiscriminato di installazione di impianti per le telecomunicazioni entro 75 metri da edifici sensibili. Giudice relatore: Paolo Maddalena.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice a quo. Nel corso del giudizio è intervenuta una modifica legislativa che ha inciso sulla disciplina impugnata, per cui il giudice rimettente deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo prima che la Corte possa pronunciarsi nel merito.
Il principio
Quando nel corso del giudizio di legittimità costituzionale sopravviene una modifica della norma impugnata, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché questi valuti se la questione mantenga la propria rilevanza con riferimento alla nuova normativa.
Domande e risposte
Perché la legge lombarda vietava le antenne vicino agli edifici sensibili?
La legge regionale lombarda imponeva una fascia di rispetto di 75 metri dagli edifici frequentati da soggetti vulnerabili (bambini, malati, anziani) per motivi di cautela sanitaria rispetto all’esposizione ai campi elettromagnetici degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione.
Cosa significa “restituzione degli atti al giudice a quo”?
Significa che la Corte non decide nel merito la questione, ma rinvia la causa al giudice che l’aveva sollevata affinché questi valuti se, alla luce dei cambiamenti normativi intervenuti, la questione di costituzionalità abbia ancora rilevanza per la decisione del caso.
La distanza di 75 metri era compatibile con la normativa statale sui campi elettromagnetici?
La norma statale di riferimento (legge quadro n. 36/2001) prevedeva limiti di esposizione ai campi elettromagnetici ma lasciava spazio alla disciplina regionale. Il TAR dubitava che un divieto assoluto di distanza potesse contrastare con i principi della normativa statale e con la libertà di impresa.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.