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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 67 del d.lgs. n. 507/1993 sulla tassa per i rifiuti solidi urbani, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia. La questione difetta di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulle ragioni della dedotta incostituzionalità.
Di cosa si tratta
La Fondazione Filippo Turati aveva impugnato il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicata dal Comune di Vieste. La Commissione tributaria provinciale di Foggia aveva dubitato della costituzionalità dell’art. 67 del d.lgs. n. 507/1993, nella parte in cui non determinava criteri oggettivi per le agevolazioni o esenzioni che i comuni possono prevedere nei propri regolamenti.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Foggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in riferimento agli artt. 3 secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non determina obiettivamente i criteri sulla base dei quali gli enti comunali possano prevedere nei propri regolamenti agevolazioni o esenzioni relative alla tassa sui rifiuti solidi urbani. Giudice relatore: Franco Gallo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non contiene una motivazione sufficiente sulla rilevanza nel giudizio a quo né spiega adeguatamente per quali ragioni le disposizioni impugnate violerebbero i parametri costituzionali evocati.
Il principio
La manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza ricorre quando il giudice rimettente non illustra sufficientemente il nesso tra la questione di costituzionalità sollevata e la decisione del caso concreto, rendendo impossibile alla Corte verificare se la questione sia effettivamente necessaria per definire il giudizio principale.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 67 del d.lgs. n. 507/1993?
L’art. 67 disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), attribuendo ai comuni la facoltà di prevedere nei propri regolamenti agevolazioni o esenzioni per particolari categorie di utenze, senza però fissare criteri oggettivi vincolanti.
Perché la questione era stata considerata inammissibile?
Perché l’ordinanza di rimessione non spiegava in modo adeguato perché la questione fosse rilevante nel giudizio pendente davanti alla Commissione tributaria e non illustrava le ragioni per le quali la norma avrebbe violato i parametri costituzionali invocati.
Quali erano i parametri costituzionali invocati?
Gli artt. 3 secondo comma (promozione dell’uguaglianza sostanziale), 45 (promozione della cooperazione) e 53 della Costituzione (capacità contributiva), invocati in relazione alla posizione degli enti no profit.
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