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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano contro il decreto statale che aveva revocato l’autorizzazione alla certificazione CE all’organismo I & S, Ingegneria e Sicurezza S.r.l. di Bolzano. Il ricorso è inammissibile perché il decreto ministeriale non è un atto idoneo a instaurare un conflitto di attribuzioni.

Di cosa si tratta

Il Ministero delle attività produttive aveva revocato con decreto del 31 luglio 2002 l’autorizzazione alla certificazione CE concessa a un organismo tecnico con sede a Bolzano, rilevando che quest’ultimo aveva svolto verifiche straordinarie su impianti ascensori per incarico di una ditta di manutenzione, in violazione della direttiva 95/16/CE. La Provincia autonoma di Bolzano ha sostenuto che tale potere di revoca spettasse alla Provincia stessa, in virtù delle proprie competenze concorrenti in materia di igiene e sanità.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, sostenendo che la revoca dell’autorizzazione alla certificazione CE rientrasse nelle proprie competenze legislative e amministrative concorrenti in materia di igiene e sanità ai sensi degli artt. 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Giudice relatore: Guido Neppi Modona.

La decisione della Corte

La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto. Il decreto del Direttore generale del Ministero delle attività produttive non è atto idoneo a instaurare validamente un conflitto di attribuzioni tra enti, in quanto proviene da un organo non costituzionale bensì amministrativo dello Stato. Il conflitto di attribuzioni è ammissibile solo tra poteri dello Stato o tra Stato e Regioni, non tra un ente territoriale e un funzionario ministeriale.

Il principio

Il conflitto di attribuzione è inammissibile quando l’atto impugnato promana da un organo amministrativo ordinario dello Stato (un Direttore generale ministeriale) e non da un potere dello Stato nel senso costituzionale del termine. La mera interferenza con le competenze provinciali non basta a rendere ammissibile il conflitto.

Domande e risposte

Quando è ammissibile il conflitto di attribuzione?

Il conflitto è ammissibile quando è sollevato tra soggetti che sono titolari di competenze costituzionalmente garantite (Stato, Regioni, Province autonome) e quando l’atto impugnato promana da un potere costituzionale e incide su attribuzioni costituzionalmente garantite.

Perché la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso?

Perché il decreto impugnato era stato emanato da un Direttore generale del Ministero delle attività produttive, un organo burocratico-amministrativo, non da un potere dello Stato in senso costituzionale. Mancava quindi un requisito essenziale per la proposizione del conflitto.

Quali erano le competenze rivendicate dalla Provincia di Bolzano?

La Provincia rivendicava competenze legislative e amministrative concorrenti in materia di igiene e sanità, riconosciute dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972), sostenendo che la revoca dell’autorizzazione alla certificazione CE rientrava in tale sfera.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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