Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle leggi di Veneto e Basilicata che sostituivano il libretto sanitario per gli addetti all’industria alimentare con misure di autocontrollo: le Regioni hanno correttamente esercitato la competenza concorrente in materia di tutela della salute.
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Di cosa si tratta
La Regione Veneto (l. n. 41/2003) e la Regione Basilicata (art. 37, l. n. 1/2004) avevano previsto che gli accertamenti sanitari e il relativo libretto di idoneità per il personale addetto alla produzione e vendita di alimenti potessero essere sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato entrambe le norme per contrasto con l’art. 117 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Governo sosteneva che le norme regionali violassero l’art. 117, secondo comma, lettera h) (ordine pubblico e sicurezza) e terzo comma (legislazione concorrente sulla tutela della salute) della Costituzione, esorbitando dalla competenza regionale e derogando a un principio fondamentale statale sancito dall’art. 14 della legge n. 283 del 1962.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate entrambe le questioni. La materia rientra nella tutela della salute (competenza concorrente), non nell’ordine pubblico. Il libretto sanitario non costituisce un principio fondamentale insuperabile: le norme regionali non eliminano i controlli sulla salute degli operatori alimentari ma ne diversificano le modalità, nell’esercizio legittimo della competenza concorrente.
Il principio
La disciplina degli accertamenti sanitari per il personale alimentare rientra nella tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) e non nell’ordine pubblico. Le Regioni possono sostituire il libretto sanitario con sistemi di autocontrollo equivalenti senza violare i principi fondamentali statali.
Domande e risposte
Cosa prevede il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di salute?
L’art. 117, terzo comma, Cost. pone la “tutela della salute” tra le materie di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali, le Regioni la disciplina di dettaglio. Le Regioni non possono derogare ai principi statali ma possono articolare diversamente la loro attuazione.
Il libretto sanitario è un principio fondamentale della legislazione statale?
La Corte ha ritenuto di no: la legge n. 283 del 1962 impone l’accertamento dell’idoneità sanitaria, ma non necessariamente nella forma del libretto. Le norme regionali impugnate garantivano comunque forme equivalenti di controllo.
Quando una materia riguarda l’“ordine pubblico e sicurezza” di competenza esclusiva statale?
La competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico (art. 117, secondo comma, lett. h) riguarda la prevenzione dei reati e la tutela della sicurezza dei cittadini affidata alle forze di polizia. La sicurezza alimentare è invece “tutela della salute”, materia concorrente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.