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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Lecce che aveva sollevato questione di legittimità sull’art. 30-bis c.p.c. (foro speciale per i magistrati): nelle more del giudizio la sentenza n. 147/2004 aveva dichiarato parzialmente incostituzionale quella norma, rendendo necessario rivalutare se le questioni sollevate restassero ancora rilevanti alla luce del nuovo quadro normativo.
Di cosa si tratta
L’art. 30-bis del codice di procedura civile (introdotto dall’art. 9 della l. n. 420/1998) stabilisce che le cause civili in cui sia parte un magistrato vengano trattate da un tribunale diverso da quello nel cui distretto il magistrato presta servizio. Il Tribunale di Lecce aveva sollevato due questioni: se tale norma si applichi ai procedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. e se si applichi alle cause di condominio in cui faccia parte un magistrato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Lecce sollevava due questioni sull’art. 30-bis c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione: la prima sull’applicabilità ai procedimenti cautelari strutturati con possibile fase di merito; la seconda sull’applicabilità a procedure condominiali in cui sia parte un condomino magistrato.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lecce: la sentenza n. 147/2004, sopravvenuta dopo l’ordinanza di rimessione, aveva dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 30-bis c.p.c. (ad eccezione della parte relativa alle azioni civili per risarcimento da reato), modificando il quadro normativo in modo tale che il rimettente deve rivalutare se le questioni originarie restino ancora rilevanti nel processo a quo.
Il principio
Quando sopravviene una pronuncia della Corte costituzionale che modifica la norma impugnata prima che il giudizio di legittimità venga definito, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente affinché valuti se, alla luce del nuovo assetto normativo, le questioni originarie conservino rilevanza nel giudizio principale.
Domande e risposte
Cos’è il foro speciale per i magistrati e perché esiste?
L’art. 30-bis c.p.c. prevede che le cause in cui è parte un magistrato siano trattate da un ufficio giudiziario di altro distretto rispetto a quello in cui il magistrato esercita le funzioni. La ratio è garantire l’imparzialità del giudizio, evitando che un magistrato sia giudicato da colleghi con cui lavora quotidianamente.
Cosa aveva deciso la sentenza n. 147/2004?
La sentenza n. 147/2004 aveva dichiarato l’incostituzionalità parziale dell’art. 30-bis c.p.c., limitandone l’applicazione alle sole «azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato nei cui confronti ricorrano le condizioni previste dall’art. 11 c.p.p.». Per tutte le altre cause civili comuni (come controversie condominiali) la competenza ordinaria rimane quella del tribunale del luogo.
Cosa deve fare il giudice rimettente dopo la restituzione degli atti?
Deve verificare se, alla luce del nuovo testo dell’art. 30-bis (così come risultante dalla sent. n. 147/2004), le questioni originariamente sollevate abbiano ancora rilevanza: potrebbe essere che, con la parziale dichiarazione di incostituzionalità, la norma non sia più applicabile al caso concreto (controversia condominiale), rendendo superflua ogni ulteriore questione di legittimità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza nel trattamento processuale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire e difendersi in giudizio
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