Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della disciplina transitoria sul patteggiamento introdotta dalla legge n. 134 del 2003, confermando la propria sentenza n. 219 del 2004.
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Di cosa si tratta
La legge 12 giugno 2003, n. 134 ha modificato il rito del patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) alzando il limite massimo di pena patteggiabile da due a cinque anni. Le disposizioni transitorie permettevano all’imputato di chiedere il patteggiamento anche nel corso del dibattimento già avviato, con sospensione obbligatoria non inferiore a quarantacinque giorni. Il Tribunale di Firenze aveva sollevato la questione con sette ordinanze.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Firenze ha impugnato gli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge n. 134 del 2003 in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, lamentando che la norma transitoria consentisse il patteggiamento oltre il termine ordinario e imponesse una sospensione del dibattimento irragionevolmente lunga, lesiva della ragionevole durata del processo.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i sette giudizi e dichiara le questioni manifestamente infondate, richiamando la sentenza n. 219 del 2004: il legislatore gode di ampia discrezionalità nel regolare gli effetti temporali di nuovi istituti processuali nei giudizi in corso, e le scelte non manifestamente irragionevoli non sono censurabili.
Il principio
Il legislatore può disciplinare con ampia discrezionalità il regime transitorio di nuovi istituti processuali; le relative scelte, se non manifestamente irragionevoli, si sottraggono al sindacato di legittimità costituzionale.
Domande e risposte
Che cos’è il patteggiamento?
Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è un rito speciale in cui imputato e pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena, evitando il dibattimento ordinario. Con la legge n. 134 del 2003 il limite è salito da due a cinque anni.
Perché il Tribunale di Firenze contestava la norma transitoria?
Il giudice rimettente riteneva irragionevole consentire il patteggiamento a dibattimento avanzato e imporre una sospensione forzata di quarantacinque giorni, penalizzando la parte civile e la collettività che ha interesse alla ragionevole durata del processo.
Cosa aveva già detto la Corte sulla stessa questione?
Con la sentenza n. 219 del 2004 la Corte aveva già dichiarato infondate questioni identiche, ribadite con l’ordinanza n. 420 del 2004. Nessun profilo nuovo emergeva dai nuovi ricorsi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 111 della Costituzione — ragionevole durata del processo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.