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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 5 della legge Vassalli (l. n. 117/1988) nella parte in cui non prevede il reclamo contro il decreto che dichiara ammissibile la domanda di risarcimento contro lo Stato per fatto del magistrato: la scelta del legislatore di rendere impugnabile solo il decreto di inammissibilità è ragionevole e non lede i diritti costituzionali delle parti.
Di cosa si tratta
La legge n. 117/1988 (c.d. legge Vassalli) disciplina la responsabilità civile dei magistrati: prima di avviare il giudizio di merito, il tribunale valuta l’ammissibilità della domanda. Solo il decreto che dichiara la domanda inammissibile è soggetto a reclamo davanti alla Corte d’appello. La Corte d’appello di Venezia dubitava che l’esclusione del reclamo contro il decreto di ammissibilità violasse l’uguaglianza e il diritto di difesa dello Stato convenuto e del magistrato.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Venezia sollevava questione sull’art. 5 della l. n. 117/1988, nella parte in cui non prevede il reclamo avverso il decreto dichiarativo dell’ammissibilità, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata: la previsione dell’impugnabilità secundum eventum litis (solo del decreto di rigetto) non è irragionevole. Il decreto di ammissibilità ha il solo effetto di far proseguire il giudizio di merito, dove tutte le eccezioni potranno essere riproposte; non pregiudica definitivamente alcuna posizione processuale. Consentire l’impugnabilità immediata trasformerebbe il «filtro» in un ostacolo all’esercizio del diritto d’azione.
Il principio
Nel procedimento di cui all’art. 5 della l. n. 117/1988, il decreto che dichiara ammissibile la domanda risarcitoria contro lo Stato per fatto del magistrato non deve necessariamente essere soggetto a reclamo immediato: la sua natura di provvedimento meramente interlocutorio, che non preclude difese nel giudizio di merito, rende ragionevole la scelta del legislatore di riservare il reclamo al solo decreto di inammissibilità.
Domande e risposte
Come funziona il «filtro di ammissibilità» nella responsabilità civile dei magistrati?
Prima di avviare il giudizio di merito, il tribunale (competente ai sensi dell’art. 4 della l. n. 117/1988, diverso da quello in cui esercita il magistrato) valuta se la domanda è ricevibile: verifica i presupposti di legge (dolo o colpa grave del magistrato, entro due anni dal fatto). Se dichiara l’inammissibilità, l’attore può reclamare davanti alla Corte d’appello.
Perché il decreto di ammissibilità non è soggetto a reclamo immediato?
Perché non pregiudica definitivamente i diritti delle parti: nel successivo giudizio di merito, lo Stato e il magistrato possono riproporre tutte le eccezioni. Consentire un’impugnazione immediata prolunga il procedimento e si trasforma in un ostacolo all’accesso alla giustizia per la parte attrice, violando l’art. 24 Cost. in una direzione opposta a quella lamentata dal rimettente.
L’obbligo di esercitare l’azione disciplinare non cambia la valutazione?
No. L’art. 9 della l. n. 117/1988 prevede che la dichiarazione di ammissibilità comporti l’obbligatorio esercizio dell’azione disciplinare da parte del Procuratore generale, ma il magistrato interessato può difendersi pienamente in quel procedimento separato. La Corte ha ritenuto che ciò non imponga la reclamabilità del decreto di ammissibilità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità tra le parti del procedimento
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire e difendersi in giudizio
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