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La Corte dichiara incostituzionali le leggi di Sardegna, Basilicata e Calabria che avevano dichiarato i rispettivi territori «denuclearizzati» e vietato il transito di materiali radioattivi: la tutela dell’ambiente e la disciplina del trasporto di materie radioattive appartengono alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Dichiara invece non fondate le censure relative al decreto-legge statale sul deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.
Di cosa si tratta
Tre Regioni (Sardegna, Basilicata e Calabria) avevano approvato leggi che dichiaravano i rispettivi territori «denuclearizzati» vietando il transito e la presenza di materiali nucleari non prodotti localmente. Contestualmente, la Regione Basilicata impugnava il decreto-legge statale che prevedeva la realizzazione di un unico Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. La Corte era chiamata a definire i limiti tra competenza legislativa statale ed autonomia regionale in materia di ambiente e tutela della salute.
La questione di legittimità costituzionale
Le leggi regionali erano impugnate dal Governo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. (tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale) e dell’art. 117, primo comma, Cost. (vincoli comunitari). La Regione Basilicata, a propria volta, contestava il d.l. n. 314/2003 e la legge di conversione n. 368/2003 per violazione degli artt. 77, 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara costituzionalmente illegittime le leggi regionali di Sardegna, Basilicata e Calabria: esse invadono la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e violano i principi fondamentali dettati dalla normativa statale (d.lgs. n. 230/1995) che dà attuazione alle direttive comunitarie. Le Regioni possono fissare standard di tutela della salute più elevati, ma non vietare in assoluto il transito di materie radioattive, incidendo così su una materia a disciplina necessariamente unitaria a livello nazionale. Le censure regionali al decreto-legge statale sono invece dichiarate non fondate o inammissibili.
Il principio
La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.: le Regioni non possono introdurre divieti assoluti al transito di materie radioattive, poiché una tale disciplina — per i suoi effetti ultraregionali e la necessità di autorizzazioni statali — rientra nella potestà legislativa dello Stato. Il potere regionale si limita a standard di tutela della salute più elevati rispetto ai minimi statali.
Domande e risposte
Una Regione può vietare il transito di rifiuti radioattivi nel proprio territorio?
No, secondo la Corte. Il trasporto di materie radioattive richiede un’autorizzazione statale con prescrizioni valevoli per l’intero percorso e non può essere bloccato da un singolo territorio regionale: ciò violerebbe la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e la normativa comunitaria.
Le Regioni non hanno alcun ruolo in materia di radioattività?
Hanno competenza concorrente in materia di tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.) e possono stabilire misure più restrittive rispetto agli standard minimi fissati dallo Stato, purché non si traducano in divieti assoluti di transito che interferiscono con la disciplina statale di autorizzazione.
Qual era la disciplina statale rilevante?
Il decreto legislativo n. 230 del 1995, attuativo di direttive comunitarie, regolamenta il trasporto di materie radioattive (art. 21) richiedendo un’autorizzazione ministeriale con prescrizioni valide per l’intero itinerario. Leggi regionali che ne precludano l’applicazione si pongono in conflitto con tale normativa.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, con tutela dell’ambiente come materia esclusiva statale
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, parametro rilevante nelle argomentazioni regionali
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