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La Corte dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano contro la delibera della Camera dei deputati che aveva riconosciuto l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Dell’Utri: il ricorso era stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica previsto dall’art. 26 delle norme integrative.
Di cosa si tratta
Un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa vedeva imputato un deputato per dichiarazioni rese in un’intervista. La Camera aveva deliberato che quelle dichiarazioni erano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ex art. 68, primo comma, della Costituzione. Il Tribunale di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzione contestando tale delibera, ma aveva depositato il ricorso tredici giorni dopo la scadenza del termine.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano – sezione VI penale contestava la delibera della Camera dei deputati del 14 marzo 2002 sull’insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Marcello Dell’Utri nei confronti del dott. Giancarlo Caselli ed altri. Il parametro era l’art. 68, primo comma, della Costituzione, interpretato alla luce del requisito del «nesso funzionale» tra la dichiarazione e uno specifico atto parlamentare.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara il giudizio improcedibile per tardività del deposito: il ricorso, notificato il 24 aprile 2003, fu depositato il 13 giugno 2003, oltre la scadenza del termine perentorio di venti giorni dalla notifica fissato dall’art. 26, terzo comma, delle norme integrative. In conformità alla propria costante giurisprudenza, la Corte ribadisce che tale termine è perentorio e il mancato rispetto comporta l’improcedibilità.
Il principio
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato il termine di venti giorni per il deposito del ricorso presso la cancelleria della Corte, decorrente dalla notifica, ha natura perentoria: il deposito tardivo rende il giudizio improcedibile, a prescindere dal merito delle censure.
Domande e risposte
Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
È lo strumento con cui un potere dello Stato (ad esempio un giudice) contesta che un altro potere (come il Parlamento) abbia invaso le sue attribuzioni costituzionali. Nel caso delle delibere di insindacabilità, i giudici possono sollevare conflitto se ritengono che la Camera abbia errato nel riconoscere la garanzia dell’art. 68 Cost.
Perché il deposito tardivo rende il giudizio improcedibile?
Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (art. 26, terzo comma) impongono che il ricorso, una volta notificato, sia depositato entro venti giorni. Questo termine serve a garantire la certezza e la speditezza del procedimento: se il termine non è rispettato, il conflitto non può proseguire.
Cosa avviene nel merito del conflitto sull’insindacabilità quando è tempestivo?
La Corte verifica se esiste un «nesso funzionale» tra le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento e uno specifico atto parlamentare. La semplice comunanza di argomento non è sufficiente: occorre un’identificabilità sostanziale della dichiarazione con l’attività parlamentare svolta.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire e difendersi in giudizio, rilievo per il giudice rimettente
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