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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 58, comma 2, del d.lgs. 446/1997, che escludeva i coltivatori diretti in pensione dalle agevolazioni ICI sui terreni agricoli. Il legislatore ha ragione di modulare le agevolazioni in base allo status effettivo del soggetto.
Di cosa si tratta
L’art. 9 del d.lgs. n. 504/1992 prevedeva agevolazioni ICI (poi estese all’ICI/IMU) per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che svolgessero l’attività «a titolo principale». L’art. 58, comma 2, del d.lgs. 446/1997 escludeva da questo regime agevolato i pensionati già coltivatori diretti, anche se continuavano a coltivare la terra.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 70 e 76 della Costituzione, nella parte in cui escludeva i coltivatori diretti pensionati dalle agevolazioni previste dall’art. 9 del d.lgs. n. 504/1992.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La scelta legislativa di modulare le agevolazioni fiscali in base allo status previdenziale del soggetto è coerente con il criterio di «titolo principale» dell’attività, e non è irragionevole escludere chi ha già maturato una pensione da lavoratore autonomo agricolo.
Il principio
La differenziazione legislativa tra coltivatori diretti attivi e coltivatori diretti in pensione, ai fini delle agevolazioni fiscali sui terreni agricoli, non viola il principio di uguaglianza né il diritto al lavoro: la discrezionalità del legislatore tributario è ampia e la distinzione ha una giustificazione razionale.
Domande e risposte
Cosa sono le agevolazioni ICI per i coltivatori diretti?
I terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali godono di un regime agevolato di imposta comunale sugli immobili (ICI, poi sostituita dall’IMU): la base imponibile è ridotta e in alcuni casi l’imposta è azzerata per i terreni montani.
Il pensionato che coltiva ancora la terra è ancora «coltivatore diretto»?
La qualifica di coltivatore diretto è legata all’iscrizione alla gestione previdenziale INPS degli agricoltori e allo svolgimento dell’attività come occupazione principale. Il pensionato che continua a coltivare può avere una posizione ibrida, non sempre riconosciuta ai fini agevolativi.
Cosa si intende per attività svolta «a titolo principale»?
Il legislatore richiede che l’agricoltura costituisca l’attività prevalente del soggetto in termini di reddito e impegno lavorativo. Chi percepisce principalmente una pensione e coltiva solo in via accessoria non soddisfa questo requisito secondo l’interpretazione prevalente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza tributaria
- Art. 4 della Costituzione — Diritto al lavoro
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