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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Ancona contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili ai sensi dell’art. 68 Cost. le opinioni del senatore Cortelloni, oggetto di un processo civile per risarcimento danni intentato da tre magistrati.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Ancona, nel corso di un processo civile promosso da tre magistrati del Tribunale di Modena (Pagliani, Milelli, Pasquariello) contro il senatore Augusto Cortelloni per dichiarazioni rilasciate in un’intervista, ha proposto conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato avverso la delibera del Senato del 26 novembre 2003 che aveva dichiarato le opinioni del senatore coperte dall’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto riguardava l’art. 68, primo comma, della Costituzione sull’insindacabilità dei parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Il Tribunale di Ancona sosteneva che le dichiarazioni del senatore, rese in un’intervista giornalistica dopo una sentenza penale, non rientrassero nell’esercizio delle funzioni parlamentari e che la delibera del Senato fosse erronea.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzioni ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87/1953, disponendo che il ricorso venisse notificato al Senato entro sessanta giorni. La decisione nel merito del conflitto è rinviata a una pronuncia successiva.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato è ammissibile quando un potere (nella specie il Senato) adotta un atto (delibera di insindacabilità) che il potere ricorrente (il tribunale) ritiene invasivo delle proprie attribuzioni costituzionali; il giudizio di ammissibilità è distinto dal merito del conflitto.

Domande e risposte

Cosa è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

L’art. 68, comma 1, Cost. stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera o il Senato deliberano se un determinato atto sia coperto da questa garanzia.

Quando il tribunale può sollevare conflitto di attribuzioni contro una delibera parlamentare?

Il tribunale può proporre conflitto quando ritiene che la delibera di insindacabilità sia stata adottata per atti o dichiarazioni non riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari, menomando così la sua attribuzione di giudicare nella controversia civile o penale.

Come si conclude un conflitto di attribuzioni?

Dopo la fase di ammissibilità, la Corte decide nel merito se la delibera parlamentare sia corretta. Se accoglie il conflitto, annulla la delibera di insindacabilità e il processo civile o penale può riprendere.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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