Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’assenza dell’avviso di conclusione delle indagini nel rito davanti al giudice di pace. La specialità di quel rito giustifica la diversa disciplina rispetto al processo ordinario.
Di cosa si tratta
Il procedimento davanti al giudice di pace ha regole processuali semplificate rispetto al procedimento ordinario. Il Giudice di pace di Bari aveva sollevato la questione perché la legge non prevedeva — prima della citazione a giudizio — l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), strumento di garanzia previsto solo nel rito ordinario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’avviso di conclusione delle indagini nel procedimento davanti al giudice di pace.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La specialità del rito davanti al giudice di pace — che prevede garanzie difensive adeguate al modello processuale adottato — giustifica la mancata trasposizione integrale dell’art. 415-bis c.p.p., come già affermato nell’ordinanza n. 201/2004.
Il principio
La diversità di disciplina tra il procedimento davanti al giudice di pace e il rito ordinario non viola il principio di uguaglianza né il diritto di difesa, purché il rito speciale garantisca adeguate tutele difensive in modo coerente con il suo modello processuale.
Domande e risposte
Cos’è l’avviso di conclusione delle indagini?
È l’atto con cui il PM comunica all’indagato e al difensore che le indagini sono terminate, prima di chiedere il rinvio a giudizio: l’indagato può così presentare memorie, produrre documenti o chiedere di essere interrogato (art. 415-bis c.p.p.).
Il giudice di pace è un giudice ordinario?
Il giudice di pace è un magistrato onorario (non togato) competente per reati di minore entità (artt. 4 ss. d.lgs. 274/2000). Il procedimento ha carattere semplificato, con maggiore attenzione alla conciliazione e alla riparazione del danno.
L’imputato davanti al giudice di pace può prepararsi la difesa?
Sì: riceve la citazione a giudizio con indicazione del fatto contestato e ha tempo per nominarsi un difensore e preparare la propria difesa prima dell’udienza di comparizione, anche se non riceve il previo avviso ex art. 415-bis c.p.p.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e informazione sull’accusa
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.